La piena esplicazione del diritto di difesa ex art 7, L. 300/70

 In ambito di diritto di difesa, al lavoratore che abbia ricevuto una contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa, e quindi “anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare “un ripensamento” circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa” (Cass. n. 19846/2020).

Pertanto, continua la Cassazione, “Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza a buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta integrazione difensiva essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore” (Cass. n. 19846/2020).

Invero “la specifica garanzia dell’audizione orale, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare” (Cass. n. 19846/2020).

In tal senso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo affermato che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di 5 giorni (ex art. 7, quinto comma, della L. n. 300/1970), “allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive (Cass. Sez Un. 07/05/2003 n. 6900, seguita, fra le altre, da Cass. 17/06/2003 n. 9682, Cass. 14/02/2004 n. 9682; Cass. 09/02/2012 n. 1885)” (Cass. n. 19846/2020).