Nel nostro ordinamento giuridico manca un’esplicita definizione della nozione di “abuso del diritto”.
Ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. le parti di un contratto devono comportarsi reciprocamente secondo le regole della correttezza e della buona fede.
Secondo orientamenti oramai consolidati, “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (Cass. Sent. n. 20106/2009; conformi: Cass. n. 8567/2012 e Cass. 10568/2013).
Pertanto, gli elementi costitutivi dell’abuso sono tre: la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; l’esercizio concreto dello stesso, tuttavia censurabile giuridicamente; la verificazione di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta controparte.
Anche nell’ambito del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve esercitare le proprie prerogative nei confronti dei dipendenti, osservando i principi di correttezza e buona fede sopra individuati. Al contrario, una condotta, ancorché legittima, del datore può essere fonte di responsabilità nei confronti del lavoratore e conseguente risarcimento dei danni.
A tal proposito una lontana giurisprudenza, ma tutt’oggi condivisibile, in tema di riconoscimenti e vantaggi economici indirizzati ai lavoratori della stessa azienda, individuava alcuni limiti in capo al datore in riferimento al proprio potere individuale. Ebbene, “Il principio dell’autonomia e della libertà di iniziativa imprenditoriale consente al datore di lavoro di riconoscere ad alcuni dipendenti superminimi o altri vantaggi economici: una simile condotta, però, se è legittima nei confronti dei beneficiari, finisce per configurare, a causa della violazione dei principi di correttezza e buona fede, un’ipotesi di responsabilità contrattuale con conseguenze di carattere risarcitorio nei riguardi degli altri dipendenti” i quali sentono mortificata ingiustamente la loro dignità di lavoratori (Cass. Sent. n. 6448/1994).
Peraltro, allo stesso modo, l’abuso del diritto del datore assume i caratteri della condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav., “giacché in questo caso l’esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l’uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi (in coerenza con la norma dettata dall’art. 833 c.c. in materia di proprietà) nel campo delle obbligazioni, e del rapporto di lavoro in particolare, carattere di illiceità per contrasto con i principi di correttezza e di buona fede, i quali assurgono a norma integrativa del contratto di lavoro in relazione all’obbligo di solidarietà imposto alle parti contraenti dalla comunione di scopo che entrambe, sia pure in diversa e talora opposta posizione, perseguono” (Cass. Sent. n. 9501/1995).
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