
Il 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato in via d’urgenza, ex artt. 700, 669 ter e 669 sexies c.p.c., al datore di lavoro la consegna immediata dei DPI (dispositivi di protezione individuale), quali mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettante e prodotti a base alcolica per l’igienizzazione dello zaino, al lavoratore collaboratore fattorino per la consegna di cibo a domicilio (c.d. rider).
Il rider, poiché erano rimaste senza risposta le richieste al datore di lavoro, aveva presentato ricorso per ottenere la consegna immediata dei DPI a tutela della propria salute, così come disposto dalla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 11 marzo 2020), che onera l’imprenditore-datore di lavoro di provvedere a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per il trasporto e consegna a domicilio del cibo.
Il giudice ha correttamente osservato, così come disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, come novellato dal D.L. n. 101/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 128/2019, che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
Peraltro anche la Cassazione di recente ha precisato, in commento alla norma appena citata, che l’intento protettivo del Legislatore del 2019 “va nel senso di rendere più facile l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza – per l’applicabilità della norma – di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della “etero-organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione” (Cass. Sent. n. 1663/2020).
Pertanto il giudice ha ritenuto doversi applicare, non essendovi più dubbi al riguardo, alla luce della recente evoluzione legislativa-giurisprudenziale, tale estensione anche alla categoria dei c.d. riders, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro.
La conseguenza è che anche i riders hanno diritto alle tutele spettanti ad ogni lavoratori predisposte per fronteggiare l’emergenza COVID.