Demansionamento – Forzata inattività – Risarcimento del danno professionale del lavoratore

Con ordinanza n. 32982/2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro viola l’art. 2103 c.c. non solo quando assegna mansioni inferiori o dequalificanti ad un proprio dipendente, ma anche quando lascia il lavoratore in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti.

Infatti il lavoro, afferma la Suprema Corte, non è solo un mezzo di guadagno e sostentamento, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto.

Pertanto, il comportamento del datore di lavoro è lesivo del fondamentale diritto al lavoro, nonché dell’immagine e della personalità di ciascun cittadino, nonché della professionalità del dipendente, irrimediabilmente mortificato dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della propria qualifica di appartenenza all’interno dell’azienda.

La Corte di Cassazione ha quindi confermato per il lavoratore il risarcimento del danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali dello stesso).