La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 29/2020 del 29.1.2020 fornisce un notevole contributo al sempre vivo dibattito sulla esistenza o meno di molteplici forme di danno e sulla loro risarcibilità, riconoscendo il danno morale, sotto forma dell’esistenza di sofferenza interiore, quale voce autonoma e distinta sia dal danno biologico dinamico-relazionale sia dal danno cosiddetto esistenziale, che va pertanto autonomamente liquidato se sussistente.
Ricostruito il quadro interpretativo con l’ausilio della giurisprudenza più recente della Suprema Corte, tra cui si cita la sentenza n. 2788 del 31.1.2019, ha statuito che il danno morale può essere autonomamente accertato e liquidato non solo in presenza ed in aggiunta al danno biologico ma anche in mancanza del danno biologico medesimo, sempre che sussistano elementi specifici, anche indiziari che ne dimostrino l’esistenza, quali la durata e la gravità del fatto illecito, le condizioni soggettive della persona, l’entità della sofferenza e del turbamento d’animo subiti dalla vittima, dovendosi escludere una sua sussistenza in re ipsa.
La Corte d’Appello di Roma, dunque, ha riconosciuto nel caso concreto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno morale, liquidato in via equitativa.
