La natura c.d. “parasubordinata” del contratto di collaborazione continuativa e coordinata (co.co.co.) si colloca nel mezzo tra i rapporti di lavoro subordinato e quelli di lavoro autonomo.
I tratti caratterizzanti del lavoro parasubordinato si ricavano dall’art. 409, n. 3 c.p.c. che statuisce l’applicazione del rito del lavoro anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”, precisando la sussistenza di una collaborazione coordinata quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
L’esigenza del Legislatore di limitare l’uso non genuino dei contratti di collaborazione ha portato, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione organizzata dal committente, al ricorrere di determinati indici fattuali significativi quali la prestazione esclusivamente personale, la continuità e l’organizzazione del committente, anche in riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
La norma citata statuisce infatti che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
La tutela del lavoratore collaboratore è ancor più aumentata con il D.L. n. 101/2019, poi convertito in Legge n. 128/2019, che ha sostituito il carattere dell’esclusività con quello della “prevalenza” della prestazione personale, ed eliminando il parametro di valutazione dell’organizzazione del committente in riferimento ai tempi e al luogo di svolgimento del lavoro.
Tale scelta politica legislativa assicura al lavoratore la stessa tutela di cui gode il lavoratore subordinato “stabilendo la sufficienza – per l’applicabilità della norma – di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della “etero – organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”” (Cass. Sent. 1663/2020).
Ciò dunque non ha portato alla creazione di un tertium genus, ma più semplicemente “al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall’art. 2, comma 1 del d.lgs n. 81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione” (Cass. Sent. 1663/2020), così come per i rapporti di lavoro instaurati a seguito degli ultimi interventi legislativi del D.L. n. 101/2019 e della Legge di conversione n. 128/2019
