La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 7 gennaio 2025 n 170 ha stabilito che Il lavoratore in condizioni di disabilità, licenziato per superamento del periodo ordinario di comporto, va reintegrato, essendo il licenziamento discriminatorio.
L’ordinanza n. 170/2025 si inserisce nell’ambito del filone giurisprudenziale consolidato, diretto a garantire una maggiore tutela ai lavoratori con disabilità, imponendo al datore di lavoro obblighi di valutazione prima di intimare il recesso per superamento del periodo di comporto.
In particolare secondo la Suprema Corte il datore di lavoro che è a conoscenza dello stato di disabilità del dipendente, sarà tenuto a verificare se le assenze per malattia dello stesso siano collegate a tale condizione ed in caso affermativo, dovrà individuare eventuali soluzioni alternative, a norma dell’art 3, comma 3bis Dlgs 216/2003.