La Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” stabilisce la possibilità di usufruire di permessi (c.d. permessi legge 104) direttamente al lavoratore disabile oppure ai familiari del disabile che si prendono cura di quest’ultimo.
La ratio di tale istituto è appunto la tutela del disabile. Certamente un uso improprio di tali permessi oltre a contrastare con la legge sopra indicata, risulta essere un comportamento a danno della collettività che sostiene la spesa pubblica.
Per questo la giurisprudenza si è sempre interrogata circa i limiti di utilizzo di tali permessi; la difficoltà nella ricostruzione di tali limiti deriva dalla mancata specificazione dei compiti o delle attività che possono essere svolte durante le ore di permesso legge 104 dalla normativa vigente a tutela della persona disabile.
In linea generale la natura di tali permessi non prevede che l’assistenza sia erogata esclusivamente per accudire ‘fisicamente’ e/o ‘in presenza’ la persona, in quanto l’assistenza può anche esplicarsi in attività che sono di aiuto e/o di supporto alla persona (ad esempio l’acquisto di un medicinale, pagamento delle bollette etc.).
Inoltre, si ritiene, che assistere una persona con disabilità comporti, per il soggetto stesso che la effettua, stress e fatica che possono essere ristorati anche durante la fruizione di tali permessi.
La giurisprudenza di legittimità sul punto, in adesione ai principi generali sopra esposti, ha recentemente dichiarato nullo il licenziamento della lavoratrice che usufruisce della legge 104 per assistere il fratello disabile anche se passa con lui solo 20 minuti, ma resta tutto il giorno in casa propria in attesa di un’eventuale chiamata del familiare. – (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – ordinanza n. 16930 del 12 agosto 2020)
