Licenziamento e reintegrazione. Le ferie le festività e i permessi maturano nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione

Nel periodo tra licenziamento illegittimo e reintegrazione, il lavoratore matura ferie, festività e permessi: la Cassazione conferma.

La Suprema Corte con sentenza n. 6319 del’ 8 marzo 2021 ha chiarito che ai sensi dalla Direttiva 2003/88, il diritto alle ferie annuali retribuite riveste la qualità di principio del diritto sociale dell’Unione e quindi che  il diritto alle ferie non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato, laddove al dipendente venga impedito di adempiere alle proprie funzioni per fattori estranei alla sua volontà.

La Cassazione ha quindi statuito che nel periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali, ad un periodo di lavoro effettivo.

 

 

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci per una consulenza

Il nostro Studio specializzato in Diritto del lavoro è a tua disposizione per valutare il tuo caso.