La Suprema Corte con sentenza n. 6319 del’ 8 marzo 2021 ha chiarito che ai sensi dalla Direttiva 2003/88, il diritto alle ferie annuali retribuite riveste la qualità di principio del diritto sociale dell’Unione e quindi che il diritto alle ferie non può essere subordinato all’obbligo di avere effettivamente lavorato, laddove al dipendente venga impedito di adempiere alle proprie funzioni per fattori estranei alla sua volontà.
La Cassazione ha quindi statuito che nel periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali, ad un periodo di lavoro effettivo.
