Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione del giudice del lavoro, con sentenza n. 351 del 22 novembre 2024 ha accolto il ricorso presentato da alcuni lavoratori assistiti dallo Studio Summa e Associati accertando l’illegittimità della condotta datoriale e condannandola a ripristinare i giorni di ferie e le ore di permesso per i ricorrenti ancora in servizio e a riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ai ricorrenti pensionati.
In particolare, i ricorrenti erano stati messi in cassa integrazione da marzo a dicembre 2020 e la datrice di lavoro, nel calcolare la maturazione delle ferie e dei permessi, aveva considerato soltanto i periodi di effettiva prestazione lavorativa.
La questione, quindi, sottoposta all’esame del giudice del lavoro è stata quella di accertare se le ore di permesso e i giorni di ferie debbano maturare normalmente, anche in caso di cassa integrazione ovvero essi siano dovuti in proporzione all’effettivo numero di ore e giorni lavorati.
Il Tribunale, a seguito di una disamina delle varie forme di cassa integrazione riconosciute dal nostro ordinamento (ordinaria e straordinaria, a zero ore e ad orario ridotto), ha richiamato un’importante pronuncia di Cassazione (Cass. civ. n. 3603/1986), con la quale si stabilisce che “il diritto al godimento delle ferie (…) non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alla situazione di lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto; pertanto, per l’attività lavorativa, ancorché in tutto od in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, quale contrattualmente previsto, ed il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è a carico della cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario”.
Inoltre, il Giudice del lavoro ha ricordato che , nel caso di specie, l’art. 10 del CCNL Metalmeccanici Industria, specifica che, nel caso di servizio prestato per più di 15 giorni mensili, i relativi istituti maturano come se il servizio fosse stato prestato per l’intero mese. Non limitandosi, quindi, ai giorni ovvero alle ore di servizio effettivamente svolto.
Accertato che nel caso in questione si trattava di una cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto e che l’articolo sopra citato è applicabile alle situazioni lavorative dei ricorrenti, il giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto illegittima la condotta della convenuta per non aver considerato anche i giorni e le ore non lavorate ai fini del calcolo dei giorni di ferie e permessi maturati e ciò avendo anche a riferimento la ratio delle ferie, ovvero la reintegrazione delle energie fisiche del lavoratore.
In conclusione, i ricorrenti ancora in servizio hanno ottenuto il corretto ripristino dei giorni di ferie e ore di permessi maturati in cassa integrazione e i ricorrenti in pensione le relative indennità sostitutive.