Licenziamento ritorsivo: illegittimo se motivo è la richiesta di diritti (sent. App. Roma 135/2025)

La Corte d'Appello di Roma annulla il licenziamento disciplinare della lavoratrice, ritenendo illegittimo il licenziamento per aver avanzato pretese relative al rapporto di lavoro.

La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 135/2025 del 14 gennaio 2025, in parziale riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento della lavoratrice, assistita dalla studio Summa & Associati – avvocati del lavoro a Roma, e, conseguentemente, ha riconosciuto le tutele previste dall’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 23/2015, ordinando, quindi, al datore di lavoro la reintegrazione della lavoratrice sul posto di lavoro, il pagamento della relativa indennità risarcitoria ed il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La vicenda trae origine da una serie di rivendicazioni avanzate dalla lavoratrice, tra le quali, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, la nullità dei contratti di apprendistato professionalizzante, il diritto al superiore inquadramento e la nullità del licenziamento intimatole.

La Corte di Appello adita, oltre a rilevare la violazione, da parte della convenuta, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, avendo la stessa aggiunto alla base del provvedimento sanzionatorio circostanze di fatto nuove rispetto a quelle contestate, ha dichiarato non sussistente il fatto contestato, “atteso che la presentazione in azienda per avanzare pretese inerenti al rapporto di lavoro non riveste, di per sé, alcun carattere di illiceità, offensività od antigiuridicità”.

DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa e associati, avvocati del lavoro a Roma

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