Tutela reintegratoria anche se il fatto non rientra espressamente tra le condotte punibili con sanzione conservativa

La Corte territoriale accorda al lavoratore la tutela reintegratoria, rilevando che il fatto contestato non rientra tra le condotte punibili con il licenziamento.

Con sentenza n. 416/2025 del 31.1.2025, la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha reintegrato una lavoratrice assistita dallo studio Summa e Associati – avvocati del lavoro a Roma dando applicazione al principio  consolidato della Suprema Corte secondo cui, in caso di licenziamento ingiustificato, la tutela reintegratoria è prevista non solo quando la condotta addebitata sia specificatamente contemplata tra le condotte punibili con sanzione conservativa, ma anche quando detta condotta possa essere ricondotta tra quelle punibili con sanzioni diverse dal licenziamento attraverso un’operazione di interpretazione e sussunzione.

In particolare, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la precedente pronuncia di appello che, pur ritenendo insussistente la giusta causa del licenziamento, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro accordando al dipendente la sola indennità risarcitoria prevista dal comma 5 dell’art. 18, L. 300/1970, ciò sul presupposto che le mancanze oggetto di addebito e accertate in giudizio non rientravano in nessuna delle ipotesi specificamente previste dal contratto collettivo come passibili di sanzione conservativa.

Alla base del giudizio rescindente c’era il rilievo per cui il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa mediante clausole generali o elastiche.

I giudici di appello di Roma, in sede di riassunzione, hanno quindi dato applicazione al suddetto principio, riconducendo le mancanze del lavoratore in una fattispecie disciplinare – inosservanza dei doveri e degli obblighi di servizio dai quali non sia derivato un pregiudizio al datore di lavoro – punibile con la sanzione della multa. Conseguentemente, la Corte territoriale ha accordato al lavoratore la tutela di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, condannando il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità.

DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa e associati, avvocati del lavoro a Roma

 

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