Il Fondo di Garanzia INPS in caso di cancellazione della Società datrice di lavoro

Il Tribunale di Viterbo accoglie la domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS anche in caso di cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese.

Con interessante sentenza del 31 maggio 2023 il Tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso presentato da una lavoratrice patrocinata dallo Studio Summa & Associati che si era vista respingere la domanda di intervento del Fondo per il pagamento del TFR.

Il Giudice in particolare ha evidenziato che:
“Per la diversa ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il co. 5 stabilisce invece che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto (…).

Nella specie è peraltro incontestato che lo stato di insolvenza non possa essere dimostrato con l’esperimento infruttuoso della procedura esecutiva allorquando la società debitrice, risulti cancellata dal registro delle imprese.

Come rammentato da parte ricorrente l’ipotesi in questione non determina l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma, in linea di principio, dà luogo ad un fenomeno successorio che comporta il trasferimento delle obbliga-zioni sociali in capo ai soci. Ai sensi dell’art. 2495 c.c. tuttavia, in caso di cancellazione delle imprese di una società di capitali, i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.

Ne consegue l’impossibilità di verificare lo stato di insolvenza, allorché la cancellazione sia avvenuta liquidazione di alcun importo con il bilancio di liquidazione e ciò coerentemente con le stesse previsioni del messaggio Inps numero 3854/2019, il quale in tali ipotesi ritiene sufficiente l’allegazione alla domanda di una copia conforme del titolo esecutivo e la dimostrazione che, dal bilancio finale, non risultino distribuite somme ai soci.

La tesi prospettata dall’istituto, secondo la quale quella prodotta dalla ricorrente, sarebbe una copia del bilancio di esercizio e non il bilancio finale può dirsi smentita e confutata dalla lettura della visura camerale dalla quale emerge che la cancellazione della società era avvenuta per inattività protrattasi per oltre tre anni ai sensi dell’art. 2490 c.c. e che nessun bilancio finale risulta mai depositato.

Alla luce di tali elementi devono ritenersi insussistenti le ragioni del diniego opposto dall’istituto a nulla rilevando la circostanza del mancato tentativo di realizzazione del credito prima della cancellazione della società, lì dove non sia eccepita la decadenza o la maturazione del termine di prescrizione”.

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