Con Sentenza n. 7631/2021 pubblicata il 24/09/2021 il Tribunale di Roma, dott.ssa Emili, ha accolto la domanda proposta da lavoratore apprendista licenziato per giusta causa per essersi allontanato dal posto di lavoro in anticipo rispetto al termine dell’orario di lavoro.
Il il Giudice ha ritenuto che:
“non ricorrano gli estremi della giusta causa la quale sussiste, ai sensi dell’art. 2119 C.c., nei casi in cui il comportamento del lavoratore è di tale gravità, da non consentire la prosecuzione del rapporto, e qualora qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse datoriale.
Va infatti considerato il contesto in cui il provvedimento impugnato è stato adottato, il comportamento del lavoratore, il quale risulta aver comunque avvertito – non i responsabili, ma – il collega di lavoro, nonché l’assenza di precedenti disciplinari e di comprovato pericolo per l’attività aziendale; vanno considerate inoltre anche le elementari mansioni dispiegate dal ricorrente (per come ricordate dal responsabile in sede testimoniale) e l’elemento soggettivo che ha determinato il comportamento sanzionato, in relazione alle esigenze rappresentate (cura dei minori).
Assorbita ogni altra censura, quindi, va applicata la norma di cui all’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 23/2015, come modificata dal D.Lgs. 87/2018, c.d. Decreto dignità e, tenuta presente la pronuncia della C. Costituzionale n. 194/2018, conseguentemente dichiarato estinto il rapporto di lavoro del lavoratore alla data del licenziamento, e la parte convenuta condannata al pagamento della indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Quanto al numero delle mensilità si ritiene equo, considerata la gravità della violazione, l’anzianità del lavoratore, l’interruzione del suo percorso formativo, le dimensioni dell’impresa, nonché la condizione delle parti, stabilirla nella misura complessiva di n. 10 mensilità“.