Dimissioni per giusta causa e indennità sostitutiva del preavviso

Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, Giudice dott. Redavid con sentenza del 6.10.2021 ha accolto la domanda proposta da un lavoratore assistito dalla Studio Legale Summa & Associati accertando la sussistenza della giusta causa delle dimissioni in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

In particolare il Giudice  ha osservato:

“Ritiene il Giudice che il non contestato ripetuto grave ritardo nel pagamento della retribuzione mensile contrattualmente dovuta, anche mediante acconti ed anche oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine contrattualmente previsto, integri la giusta causa delle dimissioni rassegnate atteso che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro all’art. 4 del titolo IV prevede come termine di pagamento delle retribuzioni mensili la fine di ogni mese e, all’art. 7, come termine di pagamento della 13^ mensilità la ricorrenza natalizia. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 4 del CCNL applicato, è previsto che: “Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tal caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di mancato preavviso.”

E, come dedotto da parte ricorrente, l’intollerabilità del ritardo può presumersi dal superamento del termine di quindici giorni previsto dal CCNL, “senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa” (Corte d’Appello di Milano sentenza n. 1713/2017 del 23.10.2017 in atti); secondo la Cassazione, infatti, “L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la clausola contrattuale, che configura come giusta causa di dimissioni il ritardo di dieci giorni nel pagamento della retribuzione, deve essere interpretata nel senso che, superato il predetto termine, può presumersi la intollerabilità del ritardo, senza che il protrarsi di esso faccia venir meno il diritto del lavoratore al recesso per giusta causa)” (Cass. n. 16067/03)”