Illegittimo licenziamento per insussistenza del fatto contestato 

Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 11689/2024 del 19 novembre 2024, ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore assistito dallo studio Summa e Associati, con il quale aveva impugnato il licenziamento per asserita giusta causa.

Il giudice del lavoro – a seguito di una precisa e puntuale disamina delle deposizioni rese dai testimoni nel corso del processo – ha ritenuto non sussistente la giusta causa di licenziamento, avere consentito l’accesso di personale non autorizzato sul posto di lavoro, dichiarando, quindi, lo stesso illegittimo per insussistenza del fatto contestato e condannando il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento della relativa indennità risarcitoria prevista ex art. 3, co. 2 del D. Lgs. 23/2015, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.