Non si applicano al licenziamento per mancato superamento del periodo della prova i termini di impugnazione previsti dall’art 32 L 183 /2010 (60 + 180)

Il licenziamento per mancato superamento della prova non è soggetto ai termini di impugnazione dell'art. 32 L. 183/2010 (60+180 giorni).
La Cassazione con ordinanza 9282/2025 afferma che, in caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, non si applica il  regime decadenziale previsto dall’art. 32 L. 183/2010 (60 giorni impugnativa stragiudiziale e 180 giudiziale) che trova applicazione soltanto alle ipotesi di licenziamento espressamente indicate da tale norma.

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