Non si applicano al licenziamento per mancato superamento del periodo della prova i termini di impugnazione previsti dall’art 32 L 183 /2010 (60 + 180)
Il licenziamento per mancato superamento della prova non è soggetto ai termini di impugnazione dell’art. 32 L. 183/2010 (60+180 giorni).
