La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 588/2021 ribadisce il principio già enunciato in diverse pronunce anche in sede di gravame secondo cui la prescrizione non decorre in costanza di rapporto dopo la Legge Fornero anche nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Di seguito il ragionamento della Corte.
“Questo Collegio ritiene infatti fondata la censura degli appellanti secondo cui il regime di tutela da licenziamento applicabile ai rapporti in questione ( art. 18 legge n. 300/70 come novellato dalla legge Fornero), non consente di mantenere l’indirizzo interpretativo che ha condotto la giurisprudenza costituzionale e la giurisprudenza di legittimità a ritenere decorrente la prescrizione nel corso del rapporto di lavoro.
Come è noto prima delle note pronunce della Corte Costituzionale n. 63/66, 143/69, 86/71 e da ultimo 174/72, vi era la convinzione che in un rapporto come quello di lavoro subordinato, caratterizzato da uno squilibrio di potere tra le parti, la prescrizione non potesse decorrere durante il rapporto poiché il dipendente si trovava in una situazione di metus che lo induceva a non esercitare i
propri diritti nel corso del rapporto al fine di non subire ritorsioni da parte del datore di lavoro.
Ne seguiva la convinzione che la prescrizione non potesse decorrere e i crediti maturati durante il rapporto fossero esigibili soltanto una volta cessato il rapporto quando la situazione di soggezione fosse cessata.
Ne seguì la sentenza n. 63/66 della Consulta ove i giudici costituzionali asserirono che la regola di cui all’art. 2935 c.c. non era operativa per i crediti retributivi fondati sull’art. 36 Cost. in ragione della condizione di soggezione psicologica in cui versava il lavoratore. Soggezione che era identificata con il “ timore del recesso ossia del licenziamento che spinge o può spingere il
lavoratore sulla via della rinuncia ad una parte dei propri diritti”.
In particolare nel dichiarare parzialmente illegittime le norme di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, al punto 3 della parte motiva i giudici evidenziavano che:”.. 3. – Però, se il diritto alle prestazioni salariali può prescriversi, non
tutto il regime della prescrizione è compatibile colla speciale garanzia che deriva dall’art. 36 della Costituzione. In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d’impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; dimodoché la rinuncia, quando è
fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall’art. 36 della Costituzione: lo stesso art. 2113 del Codice civile, che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette l’annullamento della rinuncia proprio se questa è intervenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza si è voluto proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di
soggetto interessato alla conservazione del rapporto. Le norme impugnate, in verità, non si riferiscono al negozio di rinuncia; però consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto a ogni singola prestazione salariale: se si eccettua il n. 5 dell’art. 2948, il termine prescrizionale decorre fatalmente anche durante il rapporto di lavoro poiché non vi sono
ostacoli giuridici che impediscano di farvi valere il diritto al salario. Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio
quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Entro questi limiti la questione è fondata: il precetto costituzionale, pur ammattendo la prescrizione del diritto al salario, non ne consente il
decorso finché permane quel rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinuncia.”.
Seguiva la regola che con riferimento ai titoli retributivi rientranti nell’art. 36 Cost. la prescrizione doveva ritenersi non decorrente per tutta la durata del rapporto ( così Corte Cost. 143/69); escludendo che il principio fosse estensibile oltre ed in particolare con riferimento a spettanze di carattere risarcitorio o diritti come la qualifica.
Il principio enucleato prima della emanazione della legislazione garantistica contro il recesso (legge 604/66 e legge 300/70) subì poi delle correzioni da parte della Corte Costituzionale che con le sentenze n. 143/69, 86/71 e 174/72 si pose il quesito se il sopravvenire della legislazione con la 1previsione della recedibilità non più ad nutum ma soltanto in presenza “di giusta causa ovvero giustificato motivo” nei licenziamenti individuali non avesse reso invalido il precedente
ragionamento della sentenza 63/66 citata.
Con la sentenza n. 174/72 in particolare i giudici Costituzionali confermarono che in presenza di rapporti di lavoro nei quali il lavoratore è adeguatamente tutelato contro il licenziamento perché il giudice ha il potere di annullare il licenziamento e disporre la reintegrazione facendo venir meno la situazione illegittima, veniva meno la situazione di metus che giustificava l’inoperatività della
prescrizione. In particolare nella sentenza citata i giudici evidenziavano che:”:. 3.-E però da mettere in rilievo
come, dopo l’emanazione della richiamata pronuncia, è intervenuta la legge 15 luglio 1966, n. 604, il cui art. 1 stabilisce che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i quali la stabilità non risulti assicurata da norme di legge o di contratto, il licenziamento non possa avvenire se non per giusta causa, o per giustificato motivo, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di fornirne la prova. La successiva legge 20 maggio 1970, n. 300, innovando con l’art. 18 alle precedenti
disposizioni, ha stabilito che, ferma restando l’esperibilità delle procedure di cui all’art. 7 di queste ultime, l’annullamento del licenziamento disposto senza giusta causa debba essere accompagnato dall’ordine al datore di reintegrare il licenziato nel rapporto di lavoro; con l’obbligo per lui, oltre che di risarcire il danno da questi subito a causa del licenziamento, di corrispondergli le retribuzioni dalla data della sentenza fino a quella dell’avvenuta reintegrazione. Si pone pertanto il
quesito se per effetto di tali innovazioni legislative non sia venuto meno, per i rapporti regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava la parziale invalidazione statuita con la sentenza n. 63 del 1966. Già la Corte, con sentenza n. 143 del 1969, ebbe a ritenere che il principio con quella affermato non dovesse trovare applicazione tutte le volte che il rapporto di
lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione; e non sembra dubbio che tale interpretazione, fatta allora valere per i rapporti di pubblico impiego statali, anche se di carattere
temporaneo, debba trovare applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano
ritenere equivalenti a quelle disposte per i rapporti medesimi. Non sembra contestabile che siffatta analogia si verifichi allorché ricorra l’applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda deve considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa
reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare. E’chiaro tuttavia che alla conclusione ora enunciata non può pervenirsi in tutti quei casi (come sono per esempio quelli risultanti dall’art. 11 della legge n. 604 del 1966) per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione; sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di
far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente
nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo”.
Seguiva la nota pronuncia della Corte di Cassazione sez. U. civili n. 1268/76 che nel fare chiarezza sul punto distingueva a seconda del grado di stabilità decidendo così: “Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita – come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia – deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Il
che, se per la generalità dei casi coincide attualmente con l’ambito di operatività della legge 20
maggio 1970, n 300 (dati gli effetti attribuiti dall’art 18 all’ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall’art 8 della legge 15 luglio 1966, n 604), può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che diano al prestatore d’opera una tutela di pari intensità. ( V 3857/75, mass n 378103; ( V 2913/74, mass n
371351; ( V 3283/73, mass n 367142; ( V 1256/73, mass n 363834)”.
Principio confermato nel tempo anche da Cass. 5494/97 in cui la decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto era consentita soltanto in presenza di rapporti assistiti da stabilità reale, tanto che con sentenza n. 22172/17 i giudici di legittimità con riferimento al rapporto di lavoro dei dirigenti, confermavano la sospensione della prescrizione con riferimento ai crediti retributivi per tutta la durata del rapporto.
Posti questi orientamenti interpretativi l’entrata in vigore del regime Fornero e in via successivi del decreto dignità, ha indotto sia la giurisprudenza che la dottrina ad interrogarsi circa la tenuta dello stesso: come è noto la nuova formulazione dell’art. 18 legge 300/70 con i diversi rimedi previsti dal legislatore a seconda del tipo di vizio lamentato e con possibilità per il lavoratore a
seguito di giudizio di ottenere la reintegrazione soltanto in ipotesi residuali ( commi 1,4,7 ossia nullità del recesso sia per mancanza di forma, che per ritorsività o discriminatorietà, e nel caso di licenziamento disciplinare per assenza di giusta causa o giustificato motivo), prevalendo le ipotesi di tutela di tipo economico ( commi 5 e 6) in cui il giudice pur dichiarando illegittimo il recesso non può ordinare la ricostituzione del rapporto che rimane definitivamente risolto ; in tali casi il giudice
condanna all’indennizzo secondo parametri predeterminati.
Quanto poi ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e soggetti al regime di tutele crescenti, la tutela reintegratoria è ancora più residuale e l’ottica della monetizzazione della perdita del posto di lavoro prevale sul rimedio della reintegrazione che è consentita soltanto in ipotesi ancor più ristrette.
9.1. A fronte di ciò se il discrimen tra la decorrenza o meno della prescrizione secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, considerato il particolare metus del lavoratore il cui posto di lavoro non è assistito da garanzia di stabilità, è dato dalla consapevolezza dell’esistenza di una tutela che consenta al giudice a fronte del
licenziamento, di porre nel nulla la situazione illegittima e ripristinare il rapporto originario, nel caso di lavoratori, come gli attuali appellanti incidentali, soggetti al rito Fornero, appare evidente che gli stessi dal 18 luglio 2012 non si trovano più nella condizione di conoscere a priori le conseguenze in ipotesi di licenziamento illegittimo, dipendendo le stesse da un accertamento a
posteriori realizzabile soltanto nel caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
Situazione di incertezza che integra quella condizione di “ metus” che in ragione di quanto esposto consente di ritenere sospesa la prescrizione quinquennale per tutta la durata del rapporto.
A supporto di questa soluzione va richiamato, l’orientamento giurisprudenziale che valorizza l’effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all’effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del
lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall’inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili (Cass. S.U. 4942/12; Cass. 10 aprile 2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2009 n.
1717; Cass. 4 giugno 2014 n. 12553).
A sostegno di questa interpretazione- non superabile neppure dalla valutazione che le misure economiche accordate dal legislatore sono aumentate rispetto al passato e dalla previsione dal mantenimento di alcune ipotesi di reintegrazione – appare meritevole di richiamo la pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione con riferimento al rapporto di lavoro dei soci di cooperativa i
quali in caso di annullamento della delibera di esclusione fruiscono di una tutela di tipo restitutorio che secondo i giudici di legittimità essendo ancorata a ipotesi oggettive e predeterminate, hanno una ampiezza tale da escludere il metus giustificante la sospensione della prescrizione.
In particolare nella parte motiva della sentenza n. 17989/18 si legge quanto segue:”.. 49. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5934 del 2002; Cass. n. 5494 del 1997), “deve ritenersi assistito dalla garanzia di stabilità il rapporto di lavoro regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della sua risoluzione alla
sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che sul piano processuale, affidi al giudice
il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che, in via generale, va ora riconosciuto allorquando il posto di lavoro – quale che sia la natura pubblica o privata del datore di lavoro – possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale che consenta cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all’illegittimo licenziamento, così
come previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 bensì la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 1, ma può anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili altre disposizioni che comunque garantiscono la stabilità”. 50. Si è ulteriormente precisato, nelle pronunce richiamate, come il presupposto della
stabilità reale debba “essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l’esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore”, condizione “negativamente incidente sulla possibilità dell’esercizio dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro
in costanza di esso,..che costituì la ratio decidendi della Corte costituzionale nelle note pronunce del 10 giugno 1996, n. 63, 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174”. 51. Pur dando atto delle peculiarità impresse al rapporto del socio lavoratore di cooperativa dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo col rapporto di lavoro, deve tuttavia rilevarsi
come la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti è legato il rapporto di lavoro, sia subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile (art. 2533 c.c. e disposizioni ivi richiamate) e dall’atto costitutivo (art. 2521, n. 7 c.c.), integranti “circostanze oggettive e predeterminate” di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, a conoscenza
del socio lavoratore fin dall’inizio del rapporto, e come tali idonee a garantire il predetto contro
condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e del rapporto di lavoro.
52. Sul piano processuale, il diritto alla tutela restitutoria, affermato dalle Sezioni Unite, consente di superare le obiezioni alla operatività del decorso della prescrizione in costanza di rapporto basate sulla inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 in quanto conferma l’esistenza del
potere assegnato al giudice di sindacare i provvedimenti di risoluzione e di rimuoverne gli effetti ove ritenuti illegittimi, con ricostituzione insieme al vincolo associativo, del rapporto di lavoro, e ciò peraltro a prescindere dai requisiti occupazionali a cui era subordinata la cd. tutela reale.”.
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all’art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l’art. 18 novellato, come nella presente fattispecie (in tal senso Corte di Appello Milano 324/20; idem
669/21).
Pertanto in riforma della sentenza impugnata deve ritenersi che per i crediti azionati dagli appellanti incidentali la prescrizione rimanesse sospesa a far data dal 18 luglio 2012 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
