La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un licenziamento di una lavoratrice che si era assentata dal lavoro perché posta in condizioni di lavoro nocive per la sua salute.
La sentenza ha tra l’altro osservato che “(…) l’assenza della lavoratrice fosse conseguente al rilevato inadempimento degli obblighi incombenti sul datore ex art. 2087 c.c. (…).
Inoltre la Corte evidenzia che che: “(…) Quanto invece alla affermazione della natura ritorsiva del licenziamento, essa è stata ricavata dalla Corte di merito sia per l’assenza della giustificazione del licenziamento, sia per la strategia messa in atto dal datore la cui persistente condotta inadempiente, dopo l’accertamento della nullità del primo licenziamento, era intesa a costringere la lavoratrice a rendersi a sua volta inadempiente al contratto (con la propria assenza) per poi imputarle lo stesso inadempimento e sanzionarlo. La censura sollevata in proposito mira a sindacare le valutazioni operate dalla Corte di merito la quale, una volta ritenuta provata la violazione dell’art. 2087 c.c. ed il legittimo esercizio dell’autotutela contrattuale, ha legittimamente e motivatamente affermato che il licenziamento, fondato su asserite assenze ingiustificate, dovesse essere interpretato in realtà come un atto ritorsivo.
6.- In conclusione, per i motivi esposti il ricorso deve essere complessivamente rigettato con formulazione del seguente principio di diritto ” In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.
La Suprema Corte ha concluso con il seguente principio di diritto.
“In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.
