Con la sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento di un soggetto portatore di handicap per inidoneità sopravvenuta alle mansioni se il datore di lavoro non dimostra che fosse stato impossibile trovare una nuova collocazione, anche di livello inferiore, perché tale operazione si presenta troppo onerosa, anche in termini di formazione, o perché lede gli interessi professionali di altri lavoratori.
In particolare osserva la Corte:
“Per la Corte territoriale, nel giudizio, il datore di lavoro “si è limitato ad affermare l’impossibilità del repechage del dipendente fisicamente inidoneo secondo gli usuali criteri (statici) vigenti in tema di giustificato motivo oggettivo per soppressione delle mansioni”; in particolare la società – secondo la Corte – aveva solo provato che nella biglietteria l’organigramma non prevedesse ulteriori addetti e analogamente aveva fatto per il possibile reimpiego del lavoratore nelle mansioni di lavaggio autobus o in quelle di verificatore in affiancamento ad altro collega; inoltre nessuna dimostrazione era stata fornita che la destinazione alternativa del lavoratore portatore di handicap “avrebbe imposto un onere finanziario sproporzionato o comunque eccessivo anche con riferimento alla formazione professionale”.
Per quanto detto, ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3, co. 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, non era sufficiente per la società allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, sovrapponendo la dimostrazione circa l’impossibilità di adibire il G.V. a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute con il distinto onere di ricercare altre soluzioni ragionevoli, né tanto meno era sufficiente trincerarsi dietro la mera affermazione che di accomodamenti praticabili non ve ne fossero, lamentando che il lavoratore non ne aveva individuati.
Ancora con i motivi di ricorso parte datoriale insiste che l’azienda era in “condizione di pieno organico” e che “non vi erano posizioni scoperte in organigramma”, come si discutesse solo di una ordinaria violazione dell’obbligo di repechage, mentre non evidenzia alcun atto o operazione strumentale rispetto all’avveramento dell’accomodamento ragionevole che potesse indurre nei giudici del merito il convincimento che fosse stato compiuto quello sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa che evitasse il recesso; anzi, si critica pure quella parte della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, del tutto plausibilmente, ha invece argomentato che la circostanza che l’azienda non si fosse affatto posta “il problema di trovare ragionevoli situazioni per ricollocare” il dipendente emergeva con chiarezza dalla deposizione del medico competente, il quale, come teste, aveva dichiarato di non essere mai stato richiesto dalla società di esprimere valutazioni in ordine al ricollocamento del G.V..
Tanto basta per giustificare il rigetto dell’appello della società da parte della Corte milanese, anche a prescindere dalla successiva valutazione operata circa misure ipotizzabili che coinvolgessero singoli colleghi dell’invalido, e per ogni altro aspetto le censure involgono apprezzamenti di fatto, peraltro conformemente svolti in entrambi i gradi di merito, che non possono essere rivisitati in questa sede di legittimità”.
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