Il Tribunale di Roma con ordinanze del 14 giugno 2018 ha dichiarato illegittimi i licenziamenti inflitti da Multinazionale delle telecomuncazioni di cinque lavoratori e disponendo la reintegrazione nel loro posto di lavoro.
Il Giudice ha evidenziato che datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai dipendenti solo perché impiegati “…nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative” (Cassazione civile sez. lav. n. 203/2015 e, tra le tante conformi v. Cass., n. 17177/2013, n. 14612/06, n. 25353/09, 9711/11, 26376/08, 11034/06 e n. 19105/2017) dovendo fornire parametri oggettivi che rendano evidenti le ragioni della operata delimitazione, in relazione alle specifiche professionalità, ed evidenziare anche le ragioni per le quali si renda impossibile qualsiasi comparazione.
