Applicabilità dell’art. 32, c. 5 L. n. 183/2010 al contratto a progetto illegittimo

L'indennità forfettaria prevista per i contratti a termine illegittimi si applica anche al contratto a progetto nullo? L'interpretazione della giurisprudenza.

L’art. 61, D. Lgs. n. 276/2003 disciplina il contratto a progetto, ribadendo la sua natura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (così come stabilito dall’art. 409, c. 3  c.p.c.). Ne discende l’appartenenza ad una zona di confine fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, così emergendo la propria natura di lavoro coordinato.

L’esistenza di un progetto pone inevitabilmente un termine al rapporto lavorativo, coincidente con la realizzazione del progetto stesso. Diversamente, l’inesistenza di un progetto o l’esistenza di un progetto simulato, porrebbe in essere una fattispecie contrattuale diversa. Ne consegue l’appartenenza del tipo contrattuale all’interno della categoria dei contratti a tempo determinato.

Ed invero, l’inesistenza di un progetto o l’esistenza di un progetto simulato (al fine di celare la natura di altri rapporti di lavoro), determinano la sua illegittimità. Ai sensi dell’art. 69, c. 1 D. Lgs. n. 276/2003 “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61, c. 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto“.

Accertata la natura del contratto a progetto di rapporto a tempo determinato e della sua conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei casi di assenza di uno specifico progetto, la Corte di Cassazione con recente sentenza n. 28294/2019, ha riconosciuto l’applicabilità del regime indennitario ex art. 32, c. 5 L. n. 183/2010 anche alla fattispecie del contratto a progetto.

L’ambito di operatività del quinto comma dell’art. 32 della legge citata viene così delineato: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, […]“.

Per indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato occorre individuare, per l’inclusione del contratto a progetto illegittimo nella disciplina ex art. 32, c. 5 L. n. 183/2010, la sussistenza delle due condizioni sopra menzionate: a) la natura a tempo determinato del contratto di lavoro; b) la presenza di un fenomeno di conversione.

Ne consegue che “Il regime indennitario istituito dall’art. 32, quinto comma l. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo, in quanto fattispecie nella quale ricorrono le condizioni della natura a tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di conversione” (Cass. n. 28294/2019).

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