L’adeguamento della retribuzione ex art. 36 cost. al ccnl di categoria di appartenenza

Il giudice può adeguare la retribuzione insufficiente al CCNL di categoria: l'art. 36 della Costituzione come parametro di riferimento.

Il CCNL è un contratto stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, al fine di regolare gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro.

La possibilità di stipulare contratti collettivi è esplicitamente riconosciuta dall’art. 39 della Costituzione.

Tuttavia, l’obbligo di registrazione, e il conseguente riconoscimento della personalità giuridica al sindacato, ad oggi è rimasto inadempiuto.

Pertanto, il CCNL stipulato tra le parti non ha efficacia erga omnes, ma produce effetti solo nei confronti dei propri iscritti.

In ogni caso il datore di lavoro che applichi ai propri dipendenti un CCNL di settore non corrispondente all’effettiva attività svolta, incontra il limite riconosciuto ex art. 36 della Costituzione.

Invero “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost., comma 1).

Il principio della ‘giusta retribuzione’, diritto irrinunciabile del lavoratore, trova concreta applicazione all’interno del CCNL di categoria, che disciplina il minimo salariale per tutti i lavoratori appartenenti al medesimo settore.

Il lavoratore quindi, pur non potendo pretendere l’applicazione di un CCNL diverso, può richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.

La Cassazione ha più volte precisato (con la sentenza a Sezioni Unite n. 2665/1997, seguita da Cass. m. 10002/2000; Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 9964/2003; Cass. n. 11372/2008) che il giudice “ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex art. 36 Cost. e che l’adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito” (Cass. n. 3137/2019).

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