La Corte d’appello di Roma con sentenza del 27.11. 2020 ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Roma che aveva stabilizzato un lavoratore assistito dall’avv. Giacomo Summa, avvocato del lavoro a Roma.
La Corte ha innanzitutto in ordine alla eccepita decadenza ex art.32 L. 183/20210 che secondo l’appellante impedirebbe di tenere conto del primo contratto a termine al fine del calcolo dei 36 mesi ha stabilito che il chiaro tenore di tale disposizione non prevede alcuna limitazione per la sua applicazione di talché il limite dei 36 mesi non può essere superato a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata. Ciò posto osserva la Corte deve ritenersi che deve tenersi conto anche di tale contratto ai fini del calcolo dei 36 mesi costituendo esso un dato fattuale e storico rilevante ai fini dell’accertamento della legittimità o meno del termine apposto ai contratti tempestivamente impugnati; ne consegue che a seguito del mancato rispetto del limite temporale dei 36 mesi la conversione del rapporto disposta dal primo giudice risulta legittima.
A conferma di quanto sopra la Corte osserva che la conversione del rapporto, nella ipotesi del superamento del limite dei 36 mesi, opera a prescindere dalla legittimità delle causali dei contratti di talché essa opera anche in ipotesi di decadenza dalla impugnazione con riferimento ad un singolo contratto; al riguardo va ricordato pure che in materia di contratti a tempo determinato , ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell’aggiunta – effettuata dalla l. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, – al testo dell’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, del comma 4 bis, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 l. cit. attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica, anche i contratti a termine eventuale già conclusi.
La Corte inoltre ha respinto i motivi di gravame relativi alla violazione del limite percentuale per i contratti di somministrazione da parte dell’appellante ; al riguardo va ricordato anzitutto il condivisibile principio giurisprudenziale in base al quale in tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui all’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 230, dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro (vedi, tra le altre, Cass. Sez. L., Sentenza n.4764 del 10/3/2015 ).
DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa e associati, avvocati del lavoro a Roma
