La Suprema Corte con sentenza n. 16378 del 10 giugno 2021 ha confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona che in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al risarcimento del danno per l’infortunio lavorativo occorso alla dipendente S.M..
Così la sentenza impugnata:
“premesso che in tema di verifica della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. il lavoratore è tenuto a provare l’inadempimento datoriale e non anche la colpa di controparte stante la operatività della presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ. mentre sul datore di lavoro ricade l’onere della prova di avere adottato tutti gli strumenti di protezione necessari a garantire la sicurezza del lavoratore, ha ritenuto che Poste Italiane, con riferimento all’infortunio subito dalla dipendente S.M. – la quale nel corso di una rapina avvenuta all’interno dell’ufficio postale presso il quale prestava servizio era stata minacciata da un rapinatore che le aveva puntato la pistola alla nuca
– non avesse adottato tutti le misure idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ufficio; in particolare, ha considerato che:
l’ubicazione dell’ufficio postale, posto sotto i portici di un condominio, in una zona periferica della città e quindi non visibile dalla strada, la possibilità di ingresso libero a chicchessia nei locali dell’ufficio, senza filtro di sicurezza, rendeva altamente probabile il verificarsi di rapine, peraltro all’epoca frequenti; le misure adottate, quali vetri antisfondamento, sensori di allarme, telecamere per la visione degli accessi collegate a videoregistratori, dispensatori di denaro a tempo e pulsanti di allarme antirapina erano per lo più idonee a tutelare il patrimonio della società ma non anche funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti.
3.2. dalle argomentazioni sopraindicate, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, non è dato evincere, né in via di principio né nella concreta applicazione dell’art. 2087 cod. civ., che la Corte di merito ha considerato l’obbligo di protezione di cui alla norma richiamata quale generatore di una responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale; al contrario, la responsabilità di Poste è stata fondata sulla inidoneità delle concrete misure adottate, tenuto conto delle condizioni di luogo, a ostacolare il verificarsi di rapine risultando i dispositivi di sicurezza orientati piuttosto alla tutela del patrimonio aziendale anziché alla effettiva tutela della incolumità dei dipendenti;
3.3. la decisione risulta quindi del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e sulla ripartizione dei relativi oneri di allegazione e prova (ex plurimis Cass. n. 8855/2013, n. 14469/2000) e si sottrae alla censura di avere voluto configurare una responsabilità oggettiva a carico della parte datoriale (…)”
