Nel diritto del lavoro il cd. repêchage indica l’impossibilità del datore di lavoro di ricollocare utilmente il lavoratore estromesso a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero quella tipologia di licenziamento determinata “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604).
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è il datore di lavoro che deve provare in giudizio non solo la sussistenza delle ragioni di carattere oggettivo poste a base del recesso, ma anche l’impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in azienda.
Sul punto una recente pronuncia della Cassazione (Cass. – sezione Lavoro – sentenza n. 24195 del 2 novembre 2020) ha confermato che:
“Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare ii lavoratore. Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare ii fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
Sotto il profilo dell’onere della prova e dell’onere di allegato prosegue la Suprema Corte:
“(… ) alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel sen so che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione”.
Pertanto qualora il datore di lavoro voglia procedere ad infliggere un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovrà provare sia la sussistenza delle ragioni di carattere oggettivo poste a base del recesso sia l’impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in azienda (c.d. impossibilità di repêchage).
