La Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 ha stabilito che per i diritti e i crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre (anche per le aziende sopra i 15 dipendenti) dalla fine del rapporto di lavoro e ciò poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 9272021 e dello Job’s Act non è assistito da un regime di stabilità reale, ovvero il diritto di essere reintegrato in caso di licenziamento illegittimo
Insomma La Suprema Corte ha stabilito che dal 2012 (con la riforma Fornero) la prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre in costanza di rapporto di lavoro, la ma dalla cessazione del rapporto di lavoro.
