Spunti di riflessione dell’avv. Giacomo Summa in tema di salario minimo

L'avvocato Giacomo Summa riflette sul tema del salario minimo legale: opportunità, criticità e confronto con l'art. 36 della Costituzione.

Il tema è importantissimo e centrale:

a) poiché concerne una delle primarie tutele dei lavoratori in un mondo i cui si è poveri, nonostante si abbia il lavoro,

b) perché si inserisce nel dibattito politico generale

c) e anche perché porterà probabilmente ad un nuovo confronto o forse scontro tra governo e magistratura.

Dalla mancata introduzione di una legge infatti deriverà, con ogni probabilità, un aumento dei contenziosi in materia e ciò in particolare in ragione del fatto che il tema è già stato affrontato da recentissimi arresti della Suprema Corte.

Il ruolo della giurisprudenza e della Costituzione

Insomma, anche su questo tema si sta ripetendo quanto è avvenuto su molte questioni nella materia del diritto del lavoro in cui la giurisprudenza, avendo quale faro la nostra bellissima Costituzione, ha costruito o ricostruito le norme di tutela  in materia giuslavoristica anche correggendo, attraverso l’intervento della Corte Costituzionale, la normativa che si poneva in contrasto con la Costituzione.

Ciò è già avvenuto ad esempio con  l’art 36 che  tramite la contrattazione collettiva  è stata il riferimento in materia di individuazione della retribuzione in ogni forma di lavoro irregolare.

Jobs Act e reintegrazione

Si è verificato poi nell’ambito della disciplina del licenziamento, così come modificata dal jobs act che ha avuto una sua più equilibrata normazione in forza della numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno reintrodotto, in molto casi, la reintegrazione nel posto di lavoro in ipotesi di licenziamento illegittimo e hanno eliminato il meccanismo automatico del risarcimento del danno in ragione della anzianità di servizio.

Il ruolo del sindacato

Un punto mi pare importante  debba essere sottolineato:

Il sindacato ha svolto un ruolo chiave in tema di retribuzione e l’utilizzo giurisprudenziale dei contratti collettivi come parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente ha rappresentato una garanzia per i lavoratori,  perché essi avessero  una retribuzione che consentisse loro  una vita libera e dignitosa secondo quindi il dettame costituzionale.

Perché il meccanismo non funziona più

Per diversi motivi tale meccanismo ora non funziona più o comunque non funziona sempre.

Le cause sono diverse e assai differenti tra loro  cerco sinteticamente di richiamarle senza darvi un ordine:

  1. a) la globalizzazione con luoghi in cui il costo del lavoro ha costi bassissimi,
  2. b) le crisi mondiali che si sono susseguite nel corso degli ultimi decenni,
  3. c) una disciplina normativa che non ha più avuto come riferimento il principio cardine del diritto del lavoro del contraente debole,
  4. d) una severa dinamica inflazionistica con la conseguente perdita del potere di acquisto dei salari.
  5. e) la frammentazione della rappresentanza e la presenza sulla scena negoziale di associazioni collettive (sindacali e datoriali) di discutibile rappresentatività con i cosiddetti “contratti pirata””;
  6. e) la frantumazione dei perimetri negoziali e degli ambiti della contrattazione, dei settori e delle categorie e la conseguente proliferazione del numero dei CCNL
  7. f) il ritardo abituale dei rinnovi dei contratti collettivi

Lavoratori poveri e necessità di intervento

Tutte queste circostanze hanno causato e consentito un maggiore sfruttamento del lavoro e il conseguente fenomeno dei lavoratori poveri.

A questo punto non era più differibile l’intervento del legislatore sul tema della retribuzione, ma tant’è.

L’articolo 36 della Costituzione

Ma torniamo alla Costituzione e all’articolo 36.

Questa norma, come noto, stabilisce il diritto di ciascun lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

L’art. 36 Cost. comprende due principi: quello della proporzionalità e quello della sufficienza della retribuzione;

  1. il primo legato alla funzione corrispettiva, e più propriamente al sinallagma contrattuale,
  2. il secondo è invece espressione della funzione sociale della retribuzione e, quindi, del valore sociale assegnato al lavoro dalla Carta costituzionale.

In sostanza avviene una composizione tra due principi o in altre parole si tratta di due facce ricomposte in una nozione unitaria di retribuzione che tiene insieme le due funzioni, rispondenti rispettivamente a una logica economicistica e a una logica sociale.

La sintesi tra i due principi dovrebbe essere che  la retribuzione  deve essere proporzionata, ma comunque sufficiente a  consentire al lavoratore e alla sua famiglia di soddisfare in modo dignitoso alle sue necessità essenziali.

L’art 36 ha dunque una  funzione  programmatica e non contiene una riserva di legge sul salario minimo.

Il dibattito in Assemblea Costituente

Tra l’altro una proposta in tal senso era stata avanzata da un componente dell’assemblea, l’on. Aladino Bibolotti.

La proposta era la seguente: «Il salario minimo individuale e familiare e la durata della giornata lavorativa sono stabiliti dalla legge»

Per sostenere questa proposta  osservava: «a me pare (…) che  questo inserimento conferisca all’articolo stesso una consistenza ed una concretezza tali da tranquillizzare le famiglie dei lavoratori, nel senso che, compiuto il loro dovere sociale di partecipare al processo della produzione, essi non potranno essere mai più oggetto di quello sfruttamento inumano e senza limiti che oggi, in determinate circostanze e in determinati rapporti di forze, sarebbe ancora giuridicamente possibile».

Tale frase è abbastanza impressionante pensando a quanto  sia attuale nell’ambito del dibattito odierno.

Contrattazione collettiva e art. 39

Soprattutto colpisce il riferimento al rapporto di forze che per i tanti motivi cui sopra si è accennato hanno attualmente spostato l’ago della bilancia fortemente sul piatto datoriale rispetto a quello dei lavoratori.

Comunque i Costituenti scelsero una via diversa e fu in quel momento una scelta felice:

la competenza in materia salariale è stata affidata alla contrattazione collettiva ed era indicata quale strada attraverso cui sarebbe stato fissata la retribuzione proporzionata e sufficiente, ovvero il meccanismo, previsto dall’art. 39 della Costituzione, del contratto collettivo reso efficace erga omnes.

L’applicazione giurisprudenziale dei contratti collettivi

Come noto l’art. 39 non ha avuto attuazione e  la giurisprudenza ha utilizzato come parametro di riferimento della giusta retribuzione le tabelle retributive dei contratti collettivi.

L’art. 36 quindi ha assunto il valore di norma precettiva, direttamente applicabile nei rapporti individuali quale precetto inderogabile e, per opera della giurisprudenza, le tariffe salariali, previste dai contratti collettivi nazionali nei diversi settori, sono diventate parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il ruolo della giurisprudenza nel supplire all’assenza legislativa

In tal modo, quindi la giurisprudenza ha svolto una importante funzione di sostegno del ruolo della contrattazione collettiva nell’individuazione della giusta retribuzione e così si è realizzata una tutela collettiva attraverso l’azione individuale e ciò avendo a riferimento i contratti collettivi  che sono ad elevata diffusione in Italia.

Tale soluzione  giurisprudenziale ha allontanato la necessità di un intervento legislativo generale sui minimi salariali. Il legislatore è intervenuto infatti  solo in alcuni casi specifici  a particolare rischio quali ad esempio il lavoro dei soci di cooperativa,  le collaborazioni a progetto o da ultimo i cosidetti “riders”.

Il quadro normativo: articoli 36, 2099 e 1419 c.c.

Dal punto di vista tecnico giuridico, l’applicazione delle clausole collettive quale parametro è stata affermata attraverso il combinato disposto fra l’art. 36 Cost. e l’art. 2099, comma 2,  del codice civile che prevede che in mancanza di norme corporative o di accordo, la retribuzione è determinata dal giudice.

Il meccanismo è stato quello della sostituzione automatica delle clausole ai sensi dell’art. 1419, comma 2, del codice civile che prevede che la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative e in virtù dell’applicazione diretta del precetto costituzionale.

La crisi attuale della contrattazione collettiva

Tale sistema ha tenuto bene ma oggi la contrattazione collettiva è in difficoltà nel  rispondere al  fenomeno dei lavoratori poveri.

In questa cornice giungono i recenti arresti della Corte di Cassazione, andiamone a vedere alcuni passaggi,  quelli che mi sembrano più rilevanti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 28320/2023

Ho scelto in particolare di porre l’attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 28320 del 10  ottobre 2023.

In estrema sintesi la Cassazione ha confermato  il potere del Giudice di disapplicare il contratto collettivo nazionale quanto ai tabellari retributivi, ove la retribuzione, all’esito di uno scrutinio improntato sulla prudenza, risulti non sia sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa

Il caso dei portieri sottopagati

La vicenda è la seguente

Un gruppo di lavoratori esponevano di essere dipendenti di una società e di essere adibiti a mansioni di portieri,  con applicazione del ccnl per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e deducevano che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36.

Chiedevano pertanto l’accertamento del loro diritto ad una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal ccnl dei  portieri e la condanna  del datore di lavoro  ma anche del  committente per la solidarietà ex art 29 della d.lgs. n. 276/2003.

L’affermazione della prevalenza dell’art. 36

La Corte ha in primis evidenziato  che la portata precettiva dell’art. 36 Cost. non può essere limitata ai soli rapporti di lavoro non tutelati dal contratto collettivo e che  la verifica giudiziale si impone anche  quando  risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia sotto la soglia di povertà.

La Corte ha quindi confermato che i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma anche dignitosa.

Il riferimento alla Direttiva UE 2041/2022

La Sentenza quindi richiama la recente Direttiva UE n. 2041 del 2022 sui salari adeguati all’interno dell’Unione, che orienta il trattamento economico, non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più  che individua nel conseguimento anche di beni immateriali.

La Corte richiama  quindi i principi della retribuzione «proporzionata e «sufficiente» ovvero una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», evidenziando che l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto e quindi chiarisce che il giudice non può sottrarsi ad alcuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici per determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione.

L’integrazione del diritto nazionale con quello europeo

La Corte evidenzia inoltre che in virtù dell’integrazione del nostro ordinamento a livello europeo ed internazionale, l’attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un’operazione che il giudice deve effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e quelle provenienti dall’Unione Europea e dall’ordinamento internazionale.

A tal riguardo la sentenza osserva che la Direttiva del 2022 “relativa a salari minimi adeguati nell’Unione Europea”, dei cui contenuti il giudice interno deve tenere conto convalida in più di una disposizione il riferimento in materia di salario minimo agli indicatori Istat, sia sul costo della vita, sia sulla soglia di povertà.

I beni immateriali e il paniere di riferimento

Si legge infatti in tale Direttiva che “un paniere di beni e servizi a prezzi reali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso” e aggiunge che “ oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”, ovvero i cosiddetti beni immateriali.

La citata Direttiva vuole conseguire gli obiettivi della dignità del lavoro, l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà.

La convergenza sociale verso l’alto

Il primo obiettivo dichiarato della Direttiva è quello della «convergenza sociale verso l’alto» dei salari minimi:

i minimi debbono essere “adeguati” per conseguire «condizioni di vita e di lavoro dignitose». Lo scopo della direttiva, dunque, è quello di ottenere un miglioramento dei minimi più bassi, perché si avvicinino ai più alti.  

I richiami a fonti sovranazionali

La sentenza poi svolge una articolata analisi delle fonti sovrannazionali e nazionali  in materia e si richiama  quindi all’art. 4 della Carta sociale europea e gli artt. 23 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al  Pilastro Europeo dei Diritti sociali del 2017

Evoluzione della giurisprudenza sul salario costituzionale

Molto interessante è poi la ricostruzione che viene effettuata degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

La Corte rammenta infatti che la soluzione delle questioni sollevate e il riferimento all’art 36 come chiave di lettura  non richiede di allontanarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di “equità salariale” dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di legittimità.

Il salario minimo costituzionale come diritto soggettivo

In particolare la Corte costituzionale ha sancito che   quello del salario minimo costituzionale delineato nell’art. 36 Cost. integra un diritto subiettivo perfetto  e che la norma costituzionale non si limita a stabilire l’an del diritto al salario, ma attribuisce a chi lavora il diritto ad un salario con contenuti qualificanti, che si riferiscono al quantum del corrispettivo oggetto dell’obbligazione contrattuale.

Si tratta di indicazioni immediatamente precettive, idonee a conformare le clausole relative al corrispettivo contenute all’interno di ciascun contratto di lavoro.

Il ruolo del giudice: applicazione concreta dell’art. 36

In questo contesto, osserva la sentenza,  il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell’ambito di ogni singolo rapporto oggetto di controversia, la rispondenza del salario ai principi delineati a livello costituzionale ed in caso di violazione ripristinare la regola violata, dichiarare la nullità della clausola individuale e procedere alla quantificazione della giusta retribuzione.

Superamento del vincolo contrattuale

L’oggetto dell’intervento giudiziale, osserva la Suprema Corte,  può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CCNL della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di “uscire” dal salario contrattuale della categoria di pertinenza.

Infatti, per la cogenza dell’art. 36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione con norma precettiva di rango sovraordinato.

 

Insomma il lavoro della giurisprudenza è ormai giunto a delle conclusioni chiare e solide, basate su ragionamenti che hanno posto al centro il dettame dell’art 36 della Costituzione.

A questo punto è  davvero auspicabile che venga posto rimedio alla questione e che giungano rimedi incisivi al dilagante  lavoro povero  che rappresenta una macchia che deve essere rapidamente cancellata nel nostro paese.

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