L’effettiva rappresentanza dei lavoratori nella sottoscrizione dei verbali di conciliazione in sede sindacale.

La conciliazione sindacale è valida solo se il lavoratore è effettivamente rappresentato: requisiti e conseguenze della violazione.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 6 aprile 2022, si è pronunciato in tema di effettiva rappresentanza dei lavoratori  nella sottoscrizione dei verbali di conciliazione in sede sindacale (cosiddetta sede protetta).

Il Giudice del Lavoro di Bari ha annullato una transazione sindacale sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore, con la quale quest’ultimo aveva rinunciato ad ogni diritto economico per il pregresso. Tale transazione era stata sottoscritta alla presenza di un rappresentante sindacale, appartenente ad una sigla sindacale cui il lavoratore non aveva mai aderito, in forza di un’asserita delega conferita contestualmente all’accordo.

A seguito, quindi, dell’impugnazione giudiziale dell’accordo da parte del lavoratore, il Giudice adito ne ha subito ravvisato l’integrale nullità per evidente mancanza di tutti i presupposti giuridici richiesti dalla legge. In primo luogo, infatti, non poteva ritenersi sussistente l’attività di assistenza da parte del rappresentante sindacale: ciò, in primis, perchè il lavoratore non era iscritto al sindacato cui apparteneva il sindacalista; in secondo luogo, perché non poteva ritenersi neppure valida la delega da lui conferita, in maniera generica, contestualmente alla firma dell’accordo.

Il Giudice ha poi rilevato la mancanza dello scambio di reciproche concessioni che deve necessariamente sussistere in qualsiasi transazione. A fronte, infatti, di una generica rinuncia del lavoratore a tutti i diritti economici per il pregresso, il datore di lavoro si era limitato a corrispondere somme cui il lavoratore aveva già diritto.

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