Con la sentenza n. 12968 del 1 ottobre 2026, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una pensionata assistita dallo studio Summa e Associati in tema della decadenza dell’INPS dal potere di recupero dell’indebito pensionistico quando il pensionato abbia regolarmente comunicato i propri redditi e l’Istituto abbia agito oltre i termini fissati dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991. La pronuncia è significativa perché ribadisce che la disciplina dell’indebito previdenziale non può tradursi in un potere di recupero indefinito dell’amministrazione: quando il pensionato ha adempiuto ai propri obblighi informativi, l’inerzia dell’INPS comporta l’estinzione del potere di ripetizione.
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