Inefficacia cessione ramo d’azienda, ripristino dei rapporti di lavoro alle dipendenze cedente

Il Tribunale di Roma dichiara inefficace il trasferimento d'azienda per violazione dell'art. 2112 c.c., in assenza di un'autonoma attività economica organizzata.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 28.1.2021, Giudice dott.ssa Baroncini, ha dichiarato inefficace il trasferimento del ramo di azienda nei confronti di un gruppo di lavoratori dipendenti di una grande multinazionale del settore delle telecomunicazioni assistita dall’avv. Summa in un collegio di legali giuslavoristi disponendo il ripristino dei rapporti di lavoro.

Si legge nella sentenza:

Passando al merito, sulla scorta della documentazione versata in atti non può che condividersi la tesi attorea secondo cui, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile l’esistenza di un ramo d’azienda funzionalmente autonomo al momento della cessione.
Contrariamente agli assunti di parte resistente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di trasferimento d’azienda, l’interpretazione dell’art.2112 cc secondo la quale il ramo d’azienda presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, trova conferma anche nella sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in c. 485/2012 che ha ribadito, ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001, la necessità anteriormente al trasferimento, di una sufficiente autonomia funzionale della quota di impresa ceduta” (Cass. 19141/2015 e conf. 1316/2017).

Ed ancora “ai fini dell’applicazione dell’art.2112 cc, anche nel testo modificato dall’art.32 del DLgs n.276 del 2002, applicabile ratione temporis, costituisce elemento costitutivo del-la cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente…” (Cass 28593/2018). 

Non costituisce pertanto ramo d’azienda ai sensi dell’art.2112 cc una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, in quanto è preclusa l’esternalizzazione co-me forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra di loro, unificate solo dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma e obiettiva funzionalità, allo scopo ad esempio di cedere un certo nu-mero di lavoratori ritenuti in esubero.

Nel caso di specie parte resistente non ha fornito, come era suo onere, compiuta prova della circostanza che la quota di impresa trasferita alla cessionaria non solo fosse già funzionalmente autonoma in epoca preesistente alla cessione, ma neppure che lo sia attualmente.
Sotto tale profilo risultava irrilevante la prova per testi articolata nelle memorie difensive, peraltro in difetto di una specifica contestazione delle circostanze di fatto dedotte in ricorso”

Ed ancora:

“A prescindere dalla rilevanza del singolo profilo, la natura fittizia del ramo d’azienda si ricava dal coacervo di tutti gli elementi indicati, che evidenziano l’assenza della necessaria autonomia funzionale al momento della cessione.

Se alcuni aspetti evidenziati in ricorso, quali la mancanza di un ufficio del personale o di un ufficio legale, possono ritenersi giustificati alla luce della sussistenza tra le parti di un contratto di rete di imprese, altri esulano da tale ambito di operatività.

L’assenza di beni strumentali materiali, la mancata cessione di qualsiasi rapporto contrattuale ad eccezione di quelli in essere con i lavoratori ceduti ed in particolare dei rapporti con i clienti delle prestazioni, la totale mancanza di autonomia contabile-finanziaria ed ad-dirittura la subordinazione gerarchica di taluni dei ricorrenti a figure rimaste in (….) sono tutti elementi che concorrono in maniera indiscutibile ad escludere la genuinità del ramo d’azienda ceduto”

 

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