Nullità cessione rapporti di lavoro per violazione dell’art. 2112 c.c. – Reintegrazione dei lavoratori presso la cedente

Il Tribunale di Roma dichiara nulle le cessioni dei rapporti di lavoro per violazione dell'art. 2112 c.c., riconoscendo la continuità del rapporto con il cedente.

Con sentenze del 30 giugno 2021 il Tribunale di Roma Sezione Lavoro, Giudice dott. Giordano ha accolto la domanda proposta da un gruppo di lavoratori assistiti dipendenti di una multinazionale del settore della aereo navigazione dallo studio legale Summa & Associati i cui rapporti di lavoro erano stati ceduti ad altra società ex art. 2112 c.c.

I ricorrenti avevano in particolare dedotto l’insussistenza dei requisiti necessari all’individuazione di un genuino ramo di azienda e, conseguentemente, di una valida cessione, essendo l’entità ceduta totalmente priva di autonomia funzionale, trattandosi di mera cessione di contratti di lavoro, con conseguente violazione del disposto di cui all’art. 1406 c.c. In subordine, evidenziavano l’illegittimità de distacco, in ulteriore subordine, eccepivano la violazione del divieto di intermediazione di manodopera e in estremo subordine, l’esistenza di una codatorialità tra le società cedente e cessionaria.

I lavoratori chiedevano quindi dichiararsi l’invalidità ed illegittimità della cessione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, ordinare alla cedente la reintegrazione.

il Giudice ha efficacemente sintetizzato i seguenti principi giurisprudenziali in materia:

1) l’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto, inteso come la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi, è elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda; 2) l’identificazione dell’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto non scaturisce dalla qualificazione che di esso hanno dato le parti contrenti, ma, sul piano oggettivo, dall’entità e dalle caratteristiche dei mezzi e dei contenuti oggetto del negozio traslativo, che è onere dei contraenti definire nel contratto stesso; 3) la cessione può riguardare un ramo “dematerializzato” o “leggero” dell’impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però si tratti di un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (o, comunque, dall’utilizzo di copyright, brevetti, marchi, etc.); 4) l’onere della prova della ricorrenza dei requisiti che condizionano l’operatività dell’art 2112 c.c. grava su chi intende avvalersi di tale norma, quindi su chi cede l’azienda.

La sentenza quindi ha accolto la domanda dei ricorrenti evidenziando tra l’altro:

L’esame delle trascritte risultanze istruttorie denota: che A ha inteso cedere alla collegata B un ramo della propria azienda denominato “………….” comprensivo delle funzioni di natura commerciale, finanziaria, amministrativa e tecnica di supporto all’attività aeronautica rimasta in capo alla cedente A; che il ramo d’azienda in questione è stato configurato come un ramo “dematerializzato” o “leggero” di impresa, ovvero nel quale il fattore personale è stato indicato come preponderante rispetto ai beni materiali costituiti esclusivamente da beni mobili: infatti, nella relazione allegata al contratto di cessione di azienda si è dato conto del valore preponderante del capitale umano “caratterizzato dal proprio know-how e dalle proprie competenze acquisite nel tempo” rispetto alla consistenza degli elementi patrimoniali trasferiti, stimati in € 92.059,00 e consistenti in arredi per ufficio, telefoni, stampanti e personal computer, come da elenco allegato al citato contratto, e ciò non solo in fase di descrizione degli elementi inclusi nel ramo d’azienda ceduto, ma anche in fase di stima del suo valore commerciale. Quest’ultimo, infatti, è stato desunto dai costi del capitale umano e dalla voce “ricavi da servizi” (pag. 27 della relazione), ovvero dalla remunerazione attesa dalla gestione dei servizi trasferiti a B e a quest’ultima contestualmente affidati in favore della cedente A, remunerazione parametrata al costo dei servizi stessi (vedi punto 5.1 del contratto citato) che è poi il costo del capitale umano, per quanto chiarito dal medesimo perito nella sua relazione (pag. 27 cit.); che, a fronte di tale connotazione del ramo d’azienda ceduto (ramo leggero o dematerializzato), sarebbe stato onere dei contraenti delineare, per ciascun servizio, la composizione della relativa struttura organizzativa e lo specifico bagaglio di conoscenze o di capacità tecniche idoneo a rendere possibile l’erogazione di ciascuno dei servizi ceduti, oltre all’esistenza di elementi organizzativi tali da unificare la gestione di attività tanto eterogenee e variegate.
La genericità riscontrata nella definizione del ramo di azienda ceduto appare ancor più evidente se si considera, oltre al carattere eterogeneo dei servizi erogati, la diversa dislocazione territoriale delle strutture deputate ad erogarli (…) l’omessa specificazione, per i dipendenti e i dirigenti trasferiti, della struttura di appartenenza, così come per i dipendenti distaccati dalla cessionaria delle effettive strutture di destinazione (….).
Tali omesse specificazioni sono riscontrabili anche nelle memorie di costituzione delle società convenute. Infatti, a parte l’indicazione del responsabile gerarchico di ciascun ricorrente e il riferimento all’avvenuto trasferimento dei direttori di alcuni dei servizi trasferiti (finanziario,
pagina 18 di 19 commerciale, amministrativo e del personale, mentre è emerso che sono rimasti in A i direttori degli uffici tecnici ed è per questo che i dipendenti addetti ai servizi tecnici trasferiti in B sono stati distaccati in A nell’ambito dell’appalto di servizi stipulato contestualmente alla cessione del ramo di azienda), non risulta allegata la struttura, la dimensione, l’articolazione territoriale dei dipartimenti trasferiti, nè lo specifico know-how del rispettivo personale, né gli elementi in grado di unificare strutture e attività tanto eterogenee e variegate (…)

Non può pertanto ritenersi assolto l’onere, gravante sulle convenute, di allegare e provare l’esistenza del requisito della preesistente autonomia organizzativa in capo al ramo di azienda ceduto.

Il ricorso va pertanto accolto”.

 

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