Riconoscimento di inquadramento superiore

Il Tribunale di Velletri, ha accolto integralmente la domanda di inquadramento superiore di una lavoratrice difesa dallo studio, riaffermando l'onere della prova nell'accertamento trifasico.

Con sentenza in data 24 giugno 2026, il Tribunale di Velletri, Sezione lavoro,  ha integralmente accolto la domanda di inquadramento superiore proposta da una lavoratrice difesa dallo studio Summa e Associati.

Nell’ambito di tale sentenza il Tribunale ha ribadito alcuni importanti principi di diritto.

Innanzitutto,  sottolinea il giudicante sull’onere della prova:

“L’invocato riconoscimento del diritto al superiore inquadramento deve sempre seguire al cosiddetto “accertamento trifasico”, consistente nel raffronto tra le mansioni effettivamente svolte e quelle previste dalle declaratorie contrattuali di riferimento.
Secondo quanto più volte espresso dalla Suprema Corte, il suddetto percorso trifasico è un procedimento logico-giuridico che “si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, essendo sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi (cfr. ex aliis, Cass. 27/9/2010 n. 20272, Cass. 28/4/2015 n. 8589, Cass. 22/11/2019 n. 30580).
Ne discende che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l’onere di allegare, prima ancora che provare, di aver espletato un’attività lavorativa di natura differente e superiore rispetto a quanto risultante dal contratto individuale di lavoro, ossia, nel caso di specie, di aver svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore (Cassazione civile, sez. lav., 04/06/2002, n. 8097; Cassazione civile, sez. lav., 22/8/2007 n. 17896; Cassazione civile, sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cassazione civile, sez. lav., 19/03/2014, n. 6332; Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2021, n. 5536: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l’onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”).

Inoltre in tema di prescrizione il Tribunale ha correttamente ribadito che:

“come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, “dopo l’entrata in vigore della legge Fornero (legge n. 92 del 2012), la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, e non durante la sua costanza, posto che il ridimensionamento della tutela reale ha eliminato il requisito della stabilità del rapporto al quale, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/1966), la giurisprudenza ricollegava il dies a quo della prescrizione (Cass.n. 26246/2022; tra le tante, successive, conformi, cfr. Cass. n. 18008/2024); nel caso di specie, trattasi di crediti afferenti a periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 ed, in quanto tali, la prescrizione decorre dal momento di cessazione del rapporto (novembre 2022)”

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