Il trasferimento. Alcune nozioni

Le regole sul trasferimento del lavoratore: limiti, requisiti di legittimità e diritto di opposizione. Nozioni essenziali per dipendenti e datori di lavoro.

Al nostro studio in particolare negli ultimi anni è accaduto di dovere impugnare numerosi  trasferimenti disposti all’evidente fine di ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore.

Abbiamo ottenuto dei buoni risultati riportando diversi lavoratori alla loro sede di origine.

Con questi brevi note si intendono dare alcune prime sommarie informazioni sui trasferimenti e sulle condotte da seguire quando si ricevere una lettera di trasferimento.

Innanzitutto occorre sapere che il trasferimento deve essere impugnato entro 60 giorni stragiudizialmente (in pratica un raccomanda A.R.) e quindi entro ulteriori 180 giorni con un ricorso giudiziale.

Tali termini sono a pena di decadenza, se non vengono rispettati non sarà più possibile procedere contro il trasferimento.

E’ poi preferibile impugnare ma recarsi presso la nuova sede di lavoro (adempiendo all’ordine del datore di lavoro per non rischiare un licenziamento per assenza ingiustificata)  procedendo con la causa che potrà essere o una causa ordinaria o un procedimento cautelare ove vi siano motivi di urgenza.

Oltretutto recarsi presso la sede di destinazione spesso mette in difficoltà il datore di lavoro che non si aspetta tale scelta e non vi è preparato. Inoltre è utile per avere informazioni sulla nuova sede.

Il trasferimento è disciplinato dall’art 2103 c.c. che stabilisce che un lavoratore “non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.

La ratio della norma è quella per cui il trasferimento deve avvenire soltanto per COMPROVATE esigenze tecniche, organizzative e produttive e tenendo in debito conto delle esigenze del lavoratore e delle oggettive difficoltà che ad esso derivano in conseguenza del trasferimento.

La  Corte di Cassazione sul punto ha osservato:

“il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento (Cass. 28 luglio 2003 n. 11597)” (Cassazione, 28 gennaio 2016 n. 1608).

Inoltre in giurisprudenza si è affermato un rapporto di proporzionalità tra l’esigenza datoriale e la connaturale estrema gravosità, sotto molteplici aspetti, di ogni provvedimento di trasferimento, tenuto anche conto nella generalità dei casi, soprattutto in presenza di retribuzioni medio-basse, che il trasferimento risulta per il dipendente assolutamente incompatibile con la stessa prosecuzione del rapporto di lavoro.

Per valutare la legittimità del trasferimento occorrerà analizzare sia la sede di provenienza (le sue dimensioni la possibilità di mantenere il lavoratore nella stessa ecc.), sia la sede di destinazione (l’assenza di  esigenze tecniche produttive che giustificassero il trasferimento, la completezza o meno dell’organico, le attività affidate al lavoratore ecc.).

Ulteriore argomento da utilizzare per impugnare il trasferimento è dimostrarne il carattere ritorsivo che rende il provvedimento radicalmente nullo.

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