La nozione di attività giornalistica: Cassazione 26596 2020

La Cassazione definisce i confini dell'attività giornalistica: criteri distintivi, subordinazione e applicabilità del CCNL giornalisti.

Nella sentenza si evidenzia che la  giurisprudenza della Suprema Corte – chiamata a dirimere controversie tra editori e giornalisti – ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa; sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l’attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa; si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell’ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale; così si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l’attività giornalistica si contraddistingue in primis per l’elemento delta creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; quanto ai criteri per la concreta individuazione dell’attività giornalistica, è stato precisato che deve trattarsi di informazione e critica su determinati
avvenimenti, destinata alla generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi, attraverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e, più in generale, ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell’informazione ed il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, la grafica, l’immagine; quanto al ruolo del giornalista nella produzione dell’informazione, lo stesso, è stato individuato nella raccolta, selezione, elaborazione, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche
qualitative dell’autonomia e della creatività; assumono, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione (v. Cass. n. 17723 del 2011; Cass. n. 1853 del 2016);
tali ultimi precedenti sono stati espressamente richiamati dalle Sezioni unite civili di questa Corte nel delineare la «professione di giornalista», da intendersi come quell’attività «di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione» (Cass. SS.UU. n. 1867 del 2020).

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