Con l’ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31551, la Suprema Corte si è pronunciata in una fattispecie ove un licenziamento era stato inflitto dal cedente in epoca successiva al trasferimento di azienda al cessionario.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’atto di recesso, essendo a non domino, non può considerarsi illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, ma tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente, non trova quindi applicazione la tutela ex art 18 L. 300/70 essendo il licenziamento inflitto da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro.
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