Pubblico impiego e trasferimento d azienda. La successione di contratti e trattamento retributivo

Nel trasferimento d'azienda del pubblico impiego, come si gestisce la successione di contratti collettivi e il trattamento retributivo dei dipendenti.

La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 20918/2020 ha chiarito che ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 165/2001, che chiama l’art. 2112 c.c., il passaggio di personale comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto di lavoro, motivo per cui non trova applicazione la momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente la quale, ai sensi del terzo comma dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza, questa, esclusa nell’impiego pubblico contrattualizzato.

In caso di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, ai dipendenti «sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall’art. 45 del medesimo d.lgs. » (Vedi Cass. n. 4193/2020).

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