Rimesso alla Corte costituzionale dalla Corte d’appello di Napoli l’articolo 91 c.p.c., come novellato dalla riforma del processo civile del 2009, perché sospettato di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che il giudice, se accoglie la domanda del lavoratore in misura non superiore alla eventuale proposta conciliativa, può condannare lo stesso lavoratore che l’abbia rifiutata al pagamento delle spese del processo svoltosi successivamente alla proposta conciliativa.
L’ordinanza pone al centro dei suoi ragionamento il principio del contraente debole del lavoratore.
Si legge in particolare nell’ordinanza:
52. L’art. 91, 1 comma, secondo alinea c.p.c. stabilisce, viceversa, che il giudice “(..) se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”.
53. L’irragionevolezza della norma rispetto ai parametri costituzionali ricordati appare palese ad avviso di questa Corte ove si consideri la portata applicativa della disposizione e la disparità economica e sociale che spesso caratterizza controversie anche di scarso valore nelle quali sovente si contrappongono ad aziende anche di grandi dimensioni o caratterizzate da notevoli disponibilità finanziarie, lavoratori part timers ovvero prestatori con rapporti di lavoro precari o saltuari o impiegati in forme contrattuali atipiche nel moderno mercato globale della Gig economy.
54. L’assenza di obiettivi parametri idonei a compensare l’incidenza della disparità del reddito, del tutto assente nella previsione della norma, che penalizza in se il rifiuto dell’offerta conciliativa, sulla base di una formale parità delle parti del processo, finisce per indurre il soggetto debole a rinunciare, per un fattore legato al “costo”, al diritto costituzionale di ottenere un provvedimento giurisdizionale.
55. La disparità economica, che oggettivamente incide nella scelta di addivenire ad una soluzione conciliativa, viene quindi sviluppata oltremisura nell’equilibrio normativo della disposizione che, pertanto, anziché “rimuovere gli ostacoli di ordine economico” che ostano al riconoscimento dei diritti fondamenti in capo ad ogni individuo ne amplifica irragionevolmente l’effetto.
56. In tale prospettiva, questa Corte ritiene che la previsione dell’art. 91, 2° alinea in uno con l’art. 420, 1° co c.p.c., nel disporre la condanna alle spese processuali maturate del soggetto debole, che non aderendo ad una proposta conciliativa formulata in prima udienza, comunque ottenga all’esito del giudizio, che può anche presentare delle notevoli complessità istruttorie, il riconoscimento parziale della propria pretesa, introduca in forma sproporzionata ed irragionevole un fattore discriminante, basato sulla diversa capacità reddituale, che genera un ostacolo di carattere economico alla effettiva tutela dei diritti, vanificando il primario dovere dello Stato di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e il fondamentale diritto di ogni cittadino di agire in giudizio per accertare la lesione di un proprio diritto nell’ambito di un giusto processo al fine di ottenere una decisione da un organo imparziale.
57. A ciò deve aggiungersi che nel paradigma normativo dell’art. 91 c.p.c., in presenza di un parziale accoglimento della domanda dell’attore, il convenuto che abbia accettato la proposta formulata dal magistrato in udienza, ancorchè prossima al valore integrale della domanda, potrà persino risultare esente dalla condanna alle spese del successivo giudizio avvalendosi tra l’altro anche della oggettiva disponibilità della prova derivante dalla diversa prospettiva processuale che oggettivamente differenzia sul piano della tutela dei diritti il lavoratore e il datore di lavoro in numerose controversie.
