Licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente. Reintegrazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente comporta la reintegrazione: criteri di valutazione e onere della prova.

La Suprema Corte con sentenza del 18 novembre 2022 n. 34051 ha chiarito  che in caso di licenziamento per g.m.o, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito la prova dell’impossibilità di utile ricollocazione lavorativa del dipendente,  il provvedimento espulsivo è invalido con diritto del lavoratore  alla reintegrazione:

“Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, come quelle sopra citate, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, dispiegando piena efficacia in tutte le altre ipotesi (Cass. 18/02/2003, n. 2406; Cass. 01/02/2002, n.1277; Cass Cass. 13/02/1999, n. 1203; Cass. 29/03/1974, n. 891).

11.6. Le richiamate sentenze costituzionali sono intervenute sul precedente quadro normativo relativo al tipo di tutela applicabile in presenza di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo del quale sia dichiarata la illegittimità <per insussistenza del fatto> alla base dello stesso.

In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma.

La sentenza costituzionale n. 125/2022, con prospettiva ancor più radicale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 limitatamente alla parola «manifesta».

11.7. Il testo dell’art. 18 comma 7, legge n. 300/1970 quale risultante all’esito degli interventi della Corte costituzionale comporta che in ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento il giudice deve applicare la tutela di cui al comma 4 dell’art. 18 quale risultante dalla novella della legge n. 92/2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un’indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

11.8. Per orientamento consolidato di questa Corte, riaffermato anche nel vigore della modifica al testo dell’art. 18 St. lav. introdotta dalla legge n. 92/2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. “repechage”) (v. tra le altre, Cass. 20/10/2017 n. 24882; Cass. 05/01/2017, n. 160; Cass. 13/06/2016, n. 12101) e tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 125/2022 cit., dopo avere ricordato che è onere del datore di lavoro dimostrare i presupposti legittimanti il licenziamento, alla luce dell’art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che completa e rafforza, sul versante processuale, la protezione del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi, con riferimento al licenziamento intimato per «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3 della legge n. 604 del 1966) ha precisato che << Il fatto che è all’origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore >>.

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