Il decreto dignità è legge

Il Decreto Dignità modifica la disciplina dei contratti a termine: durata massima 12 mesi senza causale, 24 mesi con motivazione. Nuovi limiti per somministrazione e tutele crescenti.

Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il cosiddetto decreto dignità  (87/2018).

Dopo la firma del Presidente Mattarella, il provvedimento ha  proseguito il suo iter parlamentare e il 9 agosto 2018 è stato convertito in legge (96/2018).

La legge ha manutenuto in essere sostanzialmente tutti i punti del decreto dignità.

La legge  nei suoi aspetti più salienti  dunque prevede:

Una nuova regolamentazione dei contratti a tempo determinato che non possano avere una durata superiore a 12 mesi  e ciò senza che venga fornita una causa un motivo della stipula dello stesso. Invece l’eventuale proroga o rinnovo, che dovrà essere comunque inferiore ai 24 mesi, potrà avvenire solo per esigenze temporanee ed oggettive, come la necessità di far fronte ad incrementi significativi dell’attività ordinaria.
Esoneri contributivi del 50%  per le aziende che assumano lavoratori fino a 35 anni di età
3.     Esoneri contributivi del 50%  per le aziende che assumano lavoratori fino a 35 anni di età

Il  numero  dei  lavoratori assunti   con   contratto   a   tempo   determinato   ovvero   con   contratto   di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore  al  1°  gennaio  dell’anno  di  stipulazione  dei  predetti  contratti.
In materia di licenziamenti per i lavoratori soggetti al c.d. contratto a “tutele crescenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data del 7 marzo 2015, nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non assoggettata a contributi previdenziali, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità della retribuzione di riferimento del calcolo del TFR. Si modifica così la precedente disciplina che prevedeva un’indennità non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Ove il datore di lavoro abbia fino a 15 dipendenti nell’unità produttiva (requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970), l’ammontare delle indennità risarcitorie è ridotto alla metà e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.

Per approfondire di più sul contratto di somministrazione di lavoro, leggi anche:

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci per una consulenza

Il nostro Studio specializzato in Diritto del lavoro è a tua disposizione per valutare il tuo caso.