Con sentenza del 4 aprile 2026 il Tribunale di Velletri Sezione lavoro ha accolto la domanda proposta da un lavoratore portatore di handicap assisitto dalla studio legale Summa e Associati evidenziando che: “è palese l’abusività della condotta posta in essere dalla utilizzatrice, che ha fatto ricorso allo strumento della somministrazione per complessivi 55 mesi di lavoro, senza soluzione di continuità, in totale spregio della normativa nazionale e comunitaria”
Sottolinea il Giudicante:
“A tal uopo, anche a voler valorizzare la natura in house della società resistente, è ben noto l’orientamento adottato dalla Suprema Corte, a mente del quale: “in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l’assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all’esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089).”
Quanto alle conseguenze il Giudice ha stabilito che trattandosi di una “…Società per Azioni di Diritto Privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, trova applicazione il disposto di cui all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, a mente del quale:
“1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (…)”.
La natura sostanzialmente pubblica della società resistente non consente, dunque, al Giudicante di disporre la reintegrazione e/o riammissione del ricorrente nel posto di lavoro atteso che, quello della selezione concorsuale, è principio costituzionalmente garantito dall’art. 97 Cost., che può essere derogato sono in casi eccezionali e per perseguire il superiore interesse pubblico.
Acclarata, dunque, la nullità del contratto e delle successive proroghe, non potendo il Giudice sostituirsi alla P.A. ed ordinare la reintegrazione del ricorrente in spregio alla procedura selettiva di cui sopra, non resta che vagliare la pretesa risarcitoria.
n’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
Osserva quindi il Giudice:
“In tale quadro normativo, la nullità del contratto di somministrazione ed il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, a decorrere dal primo contratto stipulato, comporta che la mancata rinnovazione del rapporto deve essere valutata, a parere del Giudicante, alla stregua di un licenziamento discriminatorio, con conseguente applicazione della relativa disciplina risarcitoria”
Il giudice ha quindi ritenuto: che nel caso in esame: “(…) ricorra nel caso de quo una ipotesi di discriminazione indiretta, qualificabile ogni qualvolta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto ovvero un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone appartenenti alle categorie individuate in una situazione di particolare svantaggio (cfr. sul punto Cass. sez. lav. 19 febbraio 2024, n. 43131) (…)” e ha quindi condannato la Società a un risarcimento del danno pari a 15 mensilità.
