Con la sentenza del 30 marzo 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro Giudice dott.ssa Rossi ha accolto la domanda del lavoratore assistito dallo studio di avvocati del lavoro Summa & Associati che lamentava di avere subito un provvedimento di sospensione dalla prestazione e dalla retribuzione da parte di primaria società di servizi postali, a seguito del provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida; deduceva in particolare che la Società avrebbe ben potuto ricollocarlo altrove e che è illegittimo un provvedimento unilaterale di sospensione non sostenuto da ragioni effettive di impossibilità di ricevere la prestazione.
Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione che stabilisce che il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva. Ne consegue che il dipendente “sospeso” non è tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un’ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione. (v. Cass. Sentenza n. 7300 del 16/04/2004).
Il Giudice ha inoltre ha evidenziato che: “Il datore di lavoro ha l’onere di provare l’esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva. (v. Cass. Sentenza n. 5101 del 10/04/2002).
Nel caso di specie, l’evento, al quale è stata ricondotta la impossibilità della prestazione, è consistito nella sospensione della patente di guida del ricorrente per 6 mesi, circostanza che avrebbe impedito al lavoratore di consegnare la corrispondenza con il ciclomotore”.
Da tale evento accertava il giudice non era conseguita anche l’impossibilità di svolgere la prestazione, ritenendo il Giudice che non erano emersi i presupposti oggettivi che avrebbero potuto giustificare la sospensione temporanea del lavoratore.
Pertanto la sentenza ha stabilito che Il provvedimento era stato emesso al di fuori dei presupposti di legge e ne ha dichiarato l’illegittimità condannando la datrice di lavoro a corrispondere al lavoratore le retribuzione in cui era stato illegittimamente sospeso.
