Parità di retribuzione tra uomini e donne: in vigore dal 7 giugno 2026 le nuove regole sulla trasparenza salariale
È entrato in vigore il 7 giugno 2026 il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026, con cui l’Italia recepisce la direttiva europea 2023/970, volta a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Il provvedimento introduce obblighi concreti a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, con ricadute su tutti i contratti di lavoro subordinato — a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, incluse le posizioni dirigenziali — con la sola esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente.
Il cuore della riforma è il diritto all’informazione retributiva: ogni lavoratore potrà richiedere e ottenere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, i livelli retributivi medi suddivisi per sesso delle categorie di colleghi che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. L’esercizio di tale diritto è ammesso una volta l’anno.
I datori di lavoro potranno assolvere a tale obbligo anche attraverso la pubblicazione delle informazioni sulla intranet aziendale o nell’area riservata del proprio sito internet. I lavoratori, inoltre, hanno il diritto di richiedere chiarimenti in caso di dati imprecisi o incompleti, con obbligo di risposta motivata da parte del datore di lavoro.
Tra le novità più significative sul piano dei diritti individuali, spicca il divieto assoluto di clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
«Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione. Sono vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.»
Il decreto prevede altresì garanzie a tutela della privacy: le informazioni ottenute nell’esercizio del diritto alla trasparenza retributiva non possono essere utilizzate per finalità diverse dalla tutela della parità di trattamento, né possono consentire l’identificazione — diretta o indiretta — delle condizioni economiche individuali di altri lavoratori, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Per le realtà di minori dimensioni (fino a 49 dipendenti), sono previste modalità semplificate di comunicazione delle informazioni, al fine di bilanciare gli obblighi di trasparenza con le esigenze organizzative delle piccole imprese.
