Mansioni: la disciplina nel rapporto di lavoro

Guida alla disciplina delle mansioni: dall'art. 2103 c.c. al Jobs Act. Come cambiano le regole su demansionamento, formazione e assegnazione a mansioni superiori.

LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI
LA VECCHIA NORMA
L’art. 2103 c.c. prevede che il prestatore di lavoro  deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito,  ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.

 

L’art. 2103 c.c., vieta la variazione di mansioni in peius (peggiorative) e si chiude con LA DISPOSIZIONE  “Ogni patto contrario è nullo”.

Il divieto di variazioni in peius opera peraltro anche quando al lavoratore siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, non è derogabile nemmeno da accordi tra le parti se non in caso di estrema e unica alternativa al licenziamento, cioè:

 

a)     nell’ambito delle procedure di mobilità previo accordo sindacale

b)      in ipotesi di inabilità allo svolgimento di mansioni

 

LA NUOVA NORMA INTRODOTTA CON IL JOBS ACT
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni RICONDUCIBILI allo stesso livello e alla categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

 

La norma viene interpretata come la possibilità per il datore di lavoro di adibire in modo unilaterale il lavoratore a mansioni differenti ma riconducibili formalmente alla categoria in cui è inquadrato.

 

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso potrà essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella stessa categoria legale in cui è inquadrato.

Formazione
Il mutamento delle mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento di obbligo formativo il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione a nuove mansioni (quindi la formazione potrebbe non essere effettuata, soprattutto se finalizzata a mansioni inferiori).

 

Nelle sopra indicate ipotesi, il mutamento delle mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (questo di fatto potrebbe determinare un abbassamento del salario).

 

Ulteriori ipotesi di assegnazioni a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

 

Un accordo aziendale potrà prevedere una dequalificazione collettiva per i lavoratori di quella azienda.

 

In sede protetta possono essere previsti degli accordi con modifica in peius di mansioni, inquadramento, categoria legale e della relativa retribuzione nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, alla acquisizione di una nuova professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita

Se il lavoratore svolge mansioni superiori acquista il diritto all’inquadramento superiore dopo 6 MESI continuativi contro i 3 mesi previsti in precedenza, salvo che manifesti una volontà contraria o salvo che svolga tali mansioni in sostituzione di altro dipendente in servizio (in precedenza valeva solo per sostituzione di un altro lavoratore che aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro).

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