Il contratto di agenzia è un rapporto di lavoro avente natura parasubordinata.
Trova la sua nozione codicistica all’interno dell’art. 1742 c.c., il quale stabilisce che “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
L’agente, pertanto, svolge un tipo di attività di promozione contrattuale nei confronti di una clientela determinata, rimanendo al preponente la scelta di concludere effettivamente i contratti con i terzi.
In ogni caso, l’agente presta la propria opera in via del tutto autonoma, salvo le generiche istruzioni di orientamento del preponente, differenziandosi dal potere direttivo dei rapporti di lavoro avente natura subordinata.
La giurisprudenza ha individuato determinati elementi fondamentali in grado di distinguere la natura parasubordinata del rapporto di agenzia dal lavoro subordinato del dipendente.
A tal proposito, il carattere dell’autonomia dell’attività svolta dall’agente si manifesta, per esempio, attraverso la libera scelta di visita e frequentazione delle zone da lui stabilite, dalla scelta e frequentazione della propria clientela, dalla scelta personale dell’itinerario, dall’assumersi il rischio dell’attività attraverso una propria organizzazione di mezzi, ecc.
Nel merito della questione, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sugli elementi distintivi tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato, individuandoli “nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dell’art. 1746 cod. civ. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta” (Cass. n. 9696/2009; Cass. n. 9060/2004).
Pertanto, al contrario, in mancanza degli elementi distintivi di autonomia caratterizzanti la natura parasubordinata del contratto di agenzia, deve ritenersi dimostrata la natura subordinata del rapporto di lavoro in ragione dell’esistenza di determinati indici sintomatici quali ad esempio: lo stabile inserimento dell’agente nell’organizzazione aziendale, la sua sottoposizione a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, richiami al rispetto dei turni di lavoro stabiliti unilateralmente dal datore di lavoro, svolgimento dell’attività attraverso la strumentazione del datore, assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e di una minima organizzazione dei mezzi.
