Ai sensi dell’art. 1655 c.c. “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
La disciplina codicistica non si applica agli appalti c.d. pubblici, disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
In riferimento ai rapporti di lavoro instaurati tra l’appaltatore e i propri lavoratori dipendenti in riferimento all’oggetto del contratto di appalto, sussistono determinati effetti obbligatori anche nei confronti del committente, responsabile solidalmente.
Pertanto nelle ipotesi di crediti da lavoro, i dipendenti dell’appaltatore hanno la possibilità di agire direttamente contro il committente.
Ed invero ai sensi dell’art. 1676 c.c. “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore al momento in cui essi propongono la domanda“.
Ovvero ancora ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), così come modificato da ultimo dal D.L. n. 25/2017, convertito senza modifiche in Legge 49/2017, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ebbene, ne consegue che il committente è obbligato solidalmente e illimitatamente con l’appaltatore verso i lavoratori di quest’ultimo e ciò per tutti i crediti di natura retributiva e contributiva dagli stessi maturati per il lavoro prestato, purché siano fatti valere entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto (eventualmente anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro; Cass. n° 8602/92).
L’art. 1676 c.c., a sua volta, prevede che il committente è obbligato solidalmente verso i dipendenti dell’appaltatore “per quanto loro dovuto” (e dunque a qualsiasi titolo) per il servizio prestato, ma solo nel limite del quantum del debito che ancora il committente abbia verso l’appaltatore al momento della domanda dei lavoratori, con il solo limite temporale dell’ordinario termine prescrizionale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1676 c.c., dal momento in cui i lavoratori dell’appaltatore si rivolgono al committente, anche in via stragiudiziale, per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto in ragione del lavoro prestato nell’appalto, il committente diviene diretto debitore dei lavoratori dell’appaltatore, con l’effetto che, da quel momento, non può più pagare all’appaltatore quanto dovuto e, qualora paghi, non è liberato dall’obbligazione verso i suddetti ausiliari (tra le molte Cass. n° 9048/2006, e anche la notissima Cass. n° 3559/01).
