Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in relazione agli enti pubblici economici

Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro: applicazione agli enti pubblici economici e conseguenze dell'illecito.

La Suprema Corte  con la sentenza n.  21315/2020  ha stabilito che il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro trova applicazione anche nel caso in cui il rapporto intercorra con enti pubblici economici, in relazione alle sole attività che presentino, per i loro contenuti sostanziali, carattere imprenditoriale.

Pertanto le disposizioni che stabiliscono detto divieto, e le relative conseguenze, non sono applicabili alle Amministrazioni dello Stato non organizzate in forma di azienda, quali il Ministero della Giustizia, che restano soggette alle disposizioni di legge che limitano o escludono la facoltà delle Amministrazioni di assumere personale, senza le formali e pubbliche procedure prescritte dal legislatore ed imposte dall’art. 97 Cost. L’art. 35 del d. Igs. n. 165 del 2001 nella parte in cui prevede che le assunzioni di alcune categorie di pubblici dipendenti possano avvenire mediante espletamento di procedure selettive, o mediante avviamento dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, rappresenta solo una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza ed imparzialità insite nel concetto di concorsualità e imposte dall’art. 97 della Costituzione (Corte Costituzionale n. 159 del 2005). A tanto consegue che le assunzioni nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo (art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001), vanno effettuate nel rispetto della graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, avuto riguardo agli iscritti alla prima classe delle liste medesime, secondo quanto precisato dalla L. n. 56 del 1987, art. 10, comma 1, lett. a) e cioè lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, ovvero lavoratori con occupazione temporanea subordinati o autonomi (Cass. SSUU n. 4685 del 2015; Cass. nn. 12961/2008, 19108/2003).

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci per una consulenza

Il nostro Studio specializzato in Diritto del lavoro è a tua disposizione per valutare il tuo caso.