Accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro

Il Tribunale di Roma accerta la natura subordinata del rapporto di lavoro e rigetta l'eccezione di prescrizione, che per il TFR inizia dalla cessazione del rapporto.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di accertamento della natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro di un assistito dallo Studio di avvocati del lavoro di Roma Summa & Associati enunciando alcuni importanti principi di diritto:

Gli elementi di prova che concretano indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio sono:
a) la natura continuativa, sistematica e non occasionale della collaborazione prestata dal ricorrente all’interno dell’officina gestita dal convenuto, utilizzando strumenti e attrezzature da quest’ultimo fornitigli;
b) la non contestata prestazione di tale attività secondo parametri temporali e quantitativi la cui determinazione rispondeva esclusivamente a scelte organizzative del convenuto;
c) il non contestato espletamento dell’attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dal convenuto e sotto il controllo di quest’ultimo;
d) l’assenza di qualsiasi rischio economico e della sia pur minima organizzazione imprenditoriale in capo al ricorrente, che veniva retribuito a cadenza mensile con uno stipendio di ammontare fisso e predeterminato.

Dall’accertata sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e dell’avvenuta corresponsione al ricorrente delle retribuzioni indicate in ricorso consegue la fondatezza della pretesa avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto.

Tale emolumento, giusta quanto previsto dall’art. 2120 c.c.., va quantificato in base all’ammontare delle retribuzioni in concreto corrisposte, che ben possono essere di ammontare superiore a quelle previste dal CCNL di settore risulta irrilevante accertare  le mansioni svolte.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore” ( v. Cass.,22.9.2014, n.19923).

Non può operare in materia un principio di assorbimento, in base al quale eventuali eccedenze rispetto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva possano essere imputate a tfr ( v. Cass.,22.9.2016, n.18586).

Infondata è infine, l’eccezione di prescrizione, la quale, per il tfr, inizia in ogni caso a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto.

DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa & associati, avvocato del lavoro a Roma

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