La Suprema Corte con ordinanza n. 20913 del 30 settembre 2020, ha stabilito che “la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all’art. 2113 c.c., mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto ai quali l’intervento del giudice non può esplicare alcuna efficacia sanante od impeditiva.“.
